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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05915/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva sospeso l'ordine di esecuzione n. 910/2024 SIEP. Il Procuratore contestava la violazione dell'art. 656, comma 7, c.p.p., sostenendo che il divieto di "doppia sospensione" si applica anche alle singole pronunce riunite nel provvedimento di cumulo e che, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, non è possibile considerare separatamente l'ultima condanna rispetto alle altre già comprese nel medesimo provvedimento di esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che il divieto di ripetere la sospensione dell'esecuzione per la "medesima condanna" previsto dall'art. 656, comma 7, c.p.p. opera pienamente quando, come nel caso concreto, non sia mai stata presentata dall'interessato l'istanza di concessione di misura alternativa; l'effetto novativo del provvedimento di cumulo può giustificare una nuova sospensione solo in ipotesi particolari (es. quando una precedente istanza di misura alternativa fosse ancora pendente al momento del cumulo o non sia stata esaminata), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Conseguentemente la sospensione disposta dal Tribunale era illegittima e il provvedimento è stato annullato; è stata disposta comunicazione al Procuratore.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 7

    "stessa condanna" (divieto di doppia sospensione dell'esecuzione)

    Il divieto di ripetere la sospensione dell'esecuzione si estende anche alle singole condanne comprese in un provvedimento di cumulo; non è ammessa una seconda sospensione della stessa condanna salvo casi in cui l'effetto novativo del cumulo derivi da una precedente istanza di misura alternativa ancora pendente o da valutazioni omesse.

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 5

    sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del P.M. funzionale alla richiesta di misura alternativa

    La sospensione disposta dal P.M. è finalizzata a consentire la presentazione e la valutazione di un'istanza per misure alternative; se l'istanza non è tempestivamente presentata o viene respinta/inesaminata in modo determinante, il decreto di sospensione deve essere revocato e si procede all'esecuzione.

  • art. 76 cod. pen.

    "principio di unicità del rapporto esecutivo"

    Il cumulo obbligatorio delle pene comporta l'unificazione del rapporto esecutivo: le singole pronunce perdono autonomia esecutiva e non possono essere poste separatamente in esecuzione rispetto al provvedimento unitario.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    norme sul cumulo delle pene

    Il provvedimento di cumulo unifica le sanzioni e può produrre effetti novativi sul titolo esecutivo precedente, ma tale novazione rileva soprattutto quando, al momento del cumulo, permangono questioni pendenti (es. istanza di misura alternativa non decisa) che giustificano una nuova valutazione.

Massime di principio

  • Il divieto di "doppia sospensione" ex art. 656, comma 7, c.p.p. si applica anche alle singole condanne comprese in un cumulo: una condanna già sospesa non può essere nuovamente sospesa dopo un provvedimento che inglobi quella stessa condanna, salvo le eccezioni chiarite dalla giurisprudenza.
  • L'effetto novativo del provvedimento di cumulo può autorizzare una nuova sospensione solo se, al momento del cumulo, esisteva una situazione processuale tale da non aver definitivamente deciso la precedente istanza (es. istanza di misura alternativa ancora pendente o omissione di valutazione).
  • Per il principio di unicità del rapporto esecutivo, dopo il cumulo le singole sentenze non devono essere considerate separatamente ai fini dell'esecuzione e della sospensione, salvo i casi di novazione effettiva riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Se il P.M. sospende l'esecuzione in vista di una richiesta di misura alternativa, è essenziale che l'interessato presenti tempestivamente l'istanza; l'assenza di tale istanza rende operante il divieto di ripetere la sospensione.
  • In presenza di un provvedimento di cumulo, prima di disporre nuova sospensione è necessario verificare con attenzione la presenza di istanze pendenti o di omissioni decisorie precedenti che possano giustificare l'effetto novativo; in caso contrario la sospensione può essere impugnata e annullata.

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