Cassazione Penale, Sentenza n. 12078/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. I motivi principali: 1) difetto di competenza territoriale (sosteneva la competenza del Tribunale di Roma per parte della fattispecie, essendo alcune condotte consumate all'estero e/o in Roma); 2) mancata e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari, anche in rapporto al tempo trascorso dalla commissione dei fatti; 3) omessa considerazione delle misure meno afflittive e mancata valutazione autonoma delle ragioni di impossibilità di applicarle; 4) carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (violazione del divieto di subappalto art.21 L.646/1982, falso e violazioni relative al made in Italy art.356 c.p., truffa aggravata art.640 c.p.), con rilievi su specifiche modalità produttive, sulla conformità dei dispositivi e sull'assenza di danno per la Pubblica Amministrazione; 5) vizio di motivazione quanto ai presunti pericoli (recidiva, inquinamento probatorio) e mancata indicazione di un luogo idoneo per la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (difetto di competenza) e, a fronte della connessione tra i reati, ha affermato che la competenza per tutti i capi deve radicarsi dinanzi al giudice competente per il delitto piu grave (quello previsto dall'art.21 L.646/1982). Ha precisato il momento consumativo della violazione del divieto di subappalto come coincidente con l'esecuzione concreta dei lavori (non la mera stipula del contratto), ha respinto il criterio non normativo della "preponderanza" territoriale indicato dal giudice di merito come base di competenza, e ha stabilito che, essendo incerto il luogo di inizio della condotta e parte della condotta avvenuta all'estero, deve applicarsi l'art.10 comma 3 cod. proc. pen. con rinvio agli artt.8-9 cod. proc. pen.: la competenza è quindi del Tribunale di Roma (la GAP ha sede legale a Roma e molti indagati risiedono lì). Ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Firenze e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. (nessuna statuizione definitiva sugli altri motivi, che risultano assorbiti dalla pronuncia sulla competenza).
Norme richiamate
Legge 646/1982 art.21
La condotta vietata (subappalto illecito) si consuma con la concreta esecuzione dei lavori da parte del terzo e non con la mera stipula dell'accordo; il delitto è quello piu grave cui ancorare la competenza per connessione
Codice penale art.356
Contestato per violazioni connesse al made in Italy; la Corte non si è pronunciata nel merito sul punto ma lo considera parte delle fattispecie connesse
Codice penale art.640 comma 2 n.1
art. 640, comma 2, n.1 c.p.
Truffa aggravata contestata in relazione alla fornitura di dispositivi; la questione relativa al danno per la P.A. è stata sollevata dalla difesa ma non decisa in questa sentenza, assorbita dalla pronuncia sulla competenza
Codice penale artt.81 e 110
Concorso di persone e continuazione/fattispecie plurisoggettiva rilevanti ai fini della connessione tra reati
Codice di procedura penale art.12
Fondamento della connessione tra reati (lett. a e b) quando vi sia un unitaro disegno criminoso e identita soggettiva fra gli autori
Codice di procedura penale art.16
Regola la radicazione della competenza per i reati connessi nel giudice competente per il reato piu grave
Codice di procedura penale art.10
Regola la determinazione del luogo di consumazione; applicato il comma 3 quando il luogo è incerto o parte dell'attività è all'estero, con rinvio agli artt. 8 e 9
Codice di procedura penale artt.8 e 9
artt. 8-9 cod. proc. pen.
Se non è noto il luogo di consumazione la competenza si determina in base alla residenza, dimora o domicilio dell'imputato (o sede legale per enti), criterio che ha radicato la competenza a Roma
Codice di procedura penale art.27
Disposizione applicata per la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (Roma) in caso di declaratoria di incompetenza
Regolamento UE 952/2013 art.60 (richiamato dalla difesa)
art. 60 Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
Richiamato dalla difesa per sostenere che il requisito del "made in Italy" poteva essere acquisito tramite lavorazioni finali in Italia sul semilavorato; la Corte non ha deciso sul merito della questione ma la circostanza è stata parte delle argomentazioni difensive
Giurisprudenza, Sez. 6, n. 25018 del 22/05/2013 (Costanza)
Sez. 6, n. 25018/2013, Costanza
Princìpio richiamato secondo cui per l'art.21 L.646/1982 il momento rilevante è la concreta concessione e l'effettiva esecuzione dei lavori, non la sola stipula contrattuale
Massime di principio
- Quando più reati sono commessi in concorso tra le stesse persone e costituiscono un disegno unitario, la competenza per connessione si radica nel giudice competente per il reato piu grave (art.12 e 16 cod. proc. pen.)
- Per il divieto di subappalto rilevante ai fini penali (art.21 L.646/1982) il momento consumativo è l'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte del soggetto terzo, non la mera stipula del contratto
- Il criterio di 'preponderanza' territoriale evincibile dagli atti di indagine non è un parametro previsto dalla legge per stabilire la competenza territoriale; se il luogo di inizio della condotta è incerto e parte della condotta è avvenuta all'estero, si applicano art.10(3) e successivamente artt.8-9 (competenza in base a domicilio, dimora, residenza o sede legale)
- In presenza di incertezza sulla competenza territoriale o di rapporti con l'estero, conviene allegare e documentare tempestivamente la residenza/domicilio o la sede legale dell'imputato/ente per radicare la competenza desiderata; l'eccezione di incompetenza va sollevata con priorità
- La declaratoria di incompetenza comporta la trasmissione immediata degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente secondo art.27 cod. proc. pen.; altre questioni cautelari o di merito restano in genere assorbite fino alla definizione della competenza
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