Cassazione Penale, Sentenza n. 9716/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la pronuncia della Corte d'appello che, in accoglimento dell'appello del responsabile civile, ha revocato il risarcimento liquidato dal Tribunale di Marsala. Sostiene (primo motivo) vizio di motivazione in riferimento a quanto richiamato dall'art. 185 cod.pen., ritenendo che per il reato di fuga ex art. 189 cod.strada comma 6 non sia richiesto un onere probatorio analitico del danno: è sufficiente la generica allegazione di aver subito un danno. (Secondo motivo) Denuncia travisamento della propria domanda: la Corte avrebbe erroneamente valutato che l'intervento del 118 aveva impedito l'aggravamento dei danni fisici, mentre la richiesta era riferita al danno morale connesso all'allontanamento dell'imputato dopo l'incidente e alla conseguente impossibilità di limitare il danno a causa della fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il reato di fuga ex art. 189, comma 6, Cod. Strada tuteli esclusivamente l'identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro e non la prestazione del soccorso (che è la fattispecie di omissione di soccorso, comma 7). Di conseguenza non poteva riconoscersi un danno morale direttamente o indirettamente derivante dalla condotta di fuga qui contestata; inoltre la responsabilità civile da reato copre solo i danni eziologicamente riferibili all'azione o omissione che costituisce il reato, e in questa fattispecie non sussiste alcun nesso causale con il danno morale allegato. Per l'inammissibilità il ricorso è stato condannato alle spese processuali e la ricorrente è stata condannata al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa a Roma, marzo 2022.
Norme richiamate
art. 189 Codice della Strada, comma 6
La norma relativa al reato di fuga tutela l'obbligo di identificazione e la ricostruzione del sinistro; non ha ad oggetto la tutela del soccorso alle persone ferite e quindi non è idonea a fondare un danno morale collegato alla mancata assistenza
art. 189 Codice della Strada, comma 7
La norma relativa all'omissione di soccorso è quella che tutela l'obbligo di prestare assistenza: eventuali danni derivanti dalla mancata assistenza sono riconducibili a questa fattispecie, non al comma 6 (fuga)
art. 185 cod. pen. (richiamato dalla ricorrente)
La ricorrente ha richiamato tale articolo per sostenere che non sarebbe richiesto un onere di prova analitico per il danno connesso al reato; nel testo della sentenza la Corte non ha ritenuto applicabile tale argomento al reato di fuga rispetto al danno morale lamentato
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare la parte al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio e quantificato in Euro 3.000,00 la somma dovuta
Massime di principio
- Per il reato di fuga ex art. 189, comma 6, Cod. Strada l'interesse protetto è l'identificazione e la ricostruzione del sinistro: di norma non si riconosce un danno morale derivante direttamente dalla fuga, salvo che non emerga un nesso causale chiaro con un danno tutelato da quella specifica fattispecie
- Il danno risarcibile in sede di responsabilità civile da reato richiede un nesso di causalità eziologico tra condotta e danno; sono risarcibili anche i danni mediati se rientrano nella regolarità causale, ma va sempre verificato se l'interesse tutelato dalla norma è attinente al danno invocato
- Se il danno lamentato attiene alla mancata prestazione di soccorso materiale e al peggioramento delle lesioni, la domanda dovrebbe essere fondata sul reato di omissione di soccorso (comma 7) e non sulla fuga (comma 6)
- Quando la parte civile ha già ottenuto ristoro per la stessa lesione in altro ambito (es. risarcimento assicurativo), il giudice valuta il divieto di duplicazione dell'indennizzo e la congruità del danno morale addizionale invocato
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è pertanto opportuno valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso
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