Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA, irrogando anche sanzioni, sulla base di una verifica fiscale svolta presso un ristorante. L’Ufficio aveva ricostruito i ricavi in via analitico-induttiva, utilizzando il consumo di acqua minerale acquistata come indice del numero di pasti presumibilmente somministrati, valorizzando anche dati campionari su ricevute e fatture e la stagionalità dell’attività. La contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi ai giudici tributari e, in appello, aveva dedotto in particolare la nullità dell’avviso per difetto di valida sottoscrizione da parte di funzionario non regolarmente delegato, oltre a contestare la fondatezza della pretesa e la legittimità del metodo presuntivo impiegato, lamentando anche l’omessa riduzione degli importi accertati per errori materiali e di calcolo. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello sul vizio di sottoscrizione/delega; 2) motivazione apparente sulla fondatezza nel merito dell’accertamento; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e del divieto di presunzioni di secondo grado, perché la ricostruzione sarebbe basata su congetture; 4) omessa pronuncia sui motivi subordinati di appello per l’annullamento almeno parziale dell’atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia reso una motivazione solo apparente sul punto decisivo della legittimazione alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, senza verificare effettivamente l’esistenza, il contenuto e l’idoneità della delega conferita al firmatario. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello era sufficiente e che l’accertamento analitico-induttivo fondato sul consumo di acqua minerale era legittimo, perché basato su presunzioni gravi, precise e concordanti e non su una praesumptio de presumpto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato e respinto le doglianze sostanziali della contribuente, sicché non vi era omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e del dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione reale e intelligibile, non meramente assertiva
art. 360, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma processuale del giudizio tributario richiamata nel formulare i motivi di ricorso
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
legittima, in presenza dei presupposti, la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi d’impresa
art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
consente l’accertamento induttivo in materia IVA secondo la metodologia presuntiva valorizzata dalla Corte
artt. 2727 e 2729 c.c.
disciplinano le presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la prova presuntiva deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal capo dell’ufficio è valida solo se risulta una delega effettiva, verificabile in giudizio, con indicazione del rapporto tra delegante, delegato e limiti del conferimento; in mancanza di tale verifica la motivazione sul punto è apparente e la sentenza è nulla.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a formule apodittiche di infondatezza senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico della decisione; il controllo di legittimità si arresta invece al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- L’accertamento analitico-induttivo dei ricavi in ambito tributario può essere fondato su presunzioni semplici ricavate da dati oggettivi e verificabili dell’attività economica, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Nel settore della ristorazione, il consumo di beni fungibili e ricorrenti nell’attività, come l’acqua minerale, può costituire un valido elemento indiziario per stimare i pasti somministrati e i ricavi non contabilizzati, se l’elaborazione presuntiva è logicamente coerente e non si traduce in una presunzione di secondo grado.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza, pur sinteticamente, affronta e respinge il nucleo delle censure formulate, rendendo palese che tutte le questioni decisive sono state considerate dal giudice.
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