Cassazione Civile, Ordinanza n. 21926/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di una società correntista volta a ottenere dalla banca la restituzione di somme che assumeva indebitamente corrisposte su un conto corrente di corrispondenza, in particolare per interessi usurari, capitalizzazione trimestrale illegittima, commissione di massimo scoperto e spese addebitate sul rapporto. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto si risolvesse in una generica reiterazione delle difese di primo grado, e comunque ne aveva confermato la reiezione nel merito. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva doglianze specifiche e distinte contro la sentenza di primo grado e che non erano richiesti formalismi o formule sacramentali; con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1283 e 1284 c.c. e 117 TUB, lamentando che la Corte territoriale avesse comunque deciso sul merito dopo essersi spogliata della potestas iudicandi e contestando nel merito anatocismo, CMS e spese addebitate.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'appello superasse la soglia di specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c., perché individuava chiaramente i punti contestati della decisione di primo grado e confutava le relative rationes decidendi senza necessità di un progetto alternativo di sentenza o di formule sacramentali. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché rivolto contro la parte della motivazione sul merito svolta ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, priva di effetti giuridici autonomamente impugnabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134"
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma non richiede formalismi né un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
"gli artt.342 e 434 c.p.c."
È interpretato in modo analogo all'art. 342 c.p.c., nel senso di richiedere specificità delle censure ma non forme sacramentali.
art. 345 c.p.c.
"divieto di nova prescritto dall' art. 345 c.p.c."
La Corte richiama il divieto di nova per escludere che l'appellante debba introdurre necessariamente elementi nuovi rispetto al primo grado per rendere specifico l'appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per avere il giudice deciso oltre i limiti della domanda o della potestas iudicandi.
art. 1283 c.c.
Richiamato per contestare la legittimità dell'anatocismo addebitato sul conto corrente.
art. 1284 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1283 c.c. per contestare gli interessi applicati al rapporto di conto corrente.
art. 117 TUB
Richiamato per sostenere l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente, in particolare in relazione alla disciplina bancaria della trasparenza e della forma dei tassi e condizioni.
art. 183 c.p.c.
"memorie ex art. 183 cpc"
È evocato con riferimento al deposito della consulenza tecnica di parte, ritenuto tempestivo dalla ricorrente e idoneo a escludere la violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In tema di appello, la specificità dei motivi è integrata quando l'impugnazione individua chiaramente i capi e i punti della sentenza contestati e confuta le rationes decidendi del primo giudice, senza che siano necessarie formule sacramentali o la redazione di un progetto di decisione alternativo.
- L'appellante che censuri una errata ricostruzione dei fatti può limitarsi a sollecitare una rivalutazione ex novo delle prove già acquisite e a riproporre le difese già svolte in primo grado, senza che ciò renda l'appello inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e svolge poi considerazioni sul merito ad abundantiam, tali argomentazioni sul merito non hanno autonoma efficacia lesiva e non sussiste interesse a impugnarle separatamente.
- Le norme processuali devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo da favorire una decisione di merito, mentre le definizioni abortive del processo hanno carattere residuale.
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