Cassazione Penale, Sentenza n. 36729/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale aveva motivato il rigetto con la gravità del reato di spaccio (quantitativi di stupefacenti e ruolo non marginale, acquisti anche per terzi), la sussistenza di una indagine della Procura europea del 2023 ritenuta indicativa di traffici internazionali opachi, e l'atteggiamento giustificativo dell'imputato (attribuzione del fatto a difficoltà economiche e dipendenza). Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe dato rilievo esclusivo alla gravità del reato e alle presunte indagini europee, ignorando elementi oggettivi e favorevoli (relazione dei servizi sociali, attività lavorativa stabile, attaccamento familiare, percorso di cambiamento e disponibilità al volontariato) e non avrebbe motivato adeguatamente il riferimento a fatti ignoti al ricorrente relativi alla Procura europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva fatto del solo elemento della gravità del reato una considerazione decisiva, senza ponderare adeguatamente l'evoluzione della personalità e le risultanze positive successive al fatto (relazione dei servizi sociali, lavoro stabile, rete familiare). Ha inoltre censurato l'uso apodittico dell'indagine della Procura europea, priva di tipologia ed epoca dei reati e quindi non idonea a fondare un giudizio prognostico negativo. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame, libero negli esiti ma conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.)
«anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati»
La misura di affidamento in prova è ammessa quando, anche con prescrizioni, favorisce la rieducazione e previene la recidiva; la concessione richiede una prognosi ragionevole di reinserimento sociale basata sull'osservazione della personalità e sul comportamento successivo al fatto
Corte costituzionale, sentenza n. 377 del 5 dicembre 1997
Riconosce l'affidamento in prova come forma di esecuzione esterna della pena per soggetti per i quali sia possibile ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata: Sez.1, n.1410/2019; Sez.1, n.1812/1999; Sez.1, n.1970/1997; Sez.1, n.31420/2015; Sez.1, n.44992/2018; e altre)
Costante principio interpretativo: la gravità del reato e i precedenti non possono, di per sé, escludere l'affidamento; occorre valutare la condotta successiva e gli indicatori di recupero (assenza di nuove denunce, rimorso, adesione a valori sociali, vita attuale, lavoro, legami familiari). Il tribunale può richiedere osservazione aggiuntiva o esperimenti premiali, ma deve motivarlo adeguatamente
Massime di principio
- La gravità del reato non è, di per sé, motivo sufficiente per negare l'affidamento in prova: deve essere valutata insieme alla condotta successiva del condannato
- Le risultanze positive post-fatto (attività lavorativa, rete familiare, relazione dei servizi sociali, disponibilità al volontariato, consapevolezza dell'errore) devono essere prese in considerazione e motivate se non ritenute dirimenti
- Non si possono utilizzare indagini esterne o pendenti (es. Procura europea) come argomento apodittico senza indicarne tipologia, periodo e contenuto: l'uso di informazioni generiche è insufficiente a fondare un giudizio prognostico negativo
- Il tribunale di sorveglianza, pur potendo richiedere un periodo aggiuntivo di osservazione o esperimenti premiali, deve sempre dare motivazioni puntuali e confrontare gli elementi a favore e contro l'affidamento
- In caso di motivazione carente o apparente, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame conforme ai principi di bilanciamento tra gravità del fatto e processi di rieducazione
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