Cassazione Penale, Ordinanza n. 32430/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo genericamente violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha censurato il mancato approfondimento istruttorio da parte della Corte di appello volto a individuare la persona dell'agenzia che avrebbe venduto l'autovettura all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e meramente assertive, poiché il ricorrente non ha indicato in modo specifico come l'accertamento richiesto avrebbe potuto incidere sulla struttura logica della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei giudici di merito con una diversa lettura delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il controllo sulla motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della motivazione risultante dal testo del provvedimento e che il vizio di mancanza o manifesta illogicità deve emergere direttamente dalla decisione impugnata. Ha inoltre precisato che non è necessario confutare ogni singolo argomento difensivo quando la questione sia stata comunque esaminata, anche mediante una risposta implicita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
mancanza o manifesta illogicità della motivazione
Il vizio di motivazione deve emergere dal testo del provvedimento impugnato: ricorre quando manchi la motivazione su un punto decisivo devoluto al giudice di merito oppure quando sussista un'evidente frattura logica tra le premesse e le conclusioni della decisione. Non ricorre per la mancata confutazione di ogni singolo argomento difensivo, se il tema è stato comunque esaminato, anche implicitamente.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma determinata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei giudici di merito con una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve risultare direttamente dal testo del provvedimento impugnato; la manifesta illogicità ricorre quando vi sia un'evidente frattura logica tra le premesse argomentative e le conclusioni della decisione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca genericamente l'omesso approfondimento istruttorio senza indicare specificamente quale incidenza avrebbe avuto l'accertamento richiesto sulla struttura logica della motivazione impugnata.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo quando la questione risulti comunque esaminata, anche mediante una risposta implicita.
Come è indicizzato
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