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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22274/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare (danno patrimoniale di rilevante gravità), sostenendo che dall'imputazione non risultava contestata tale aggravante e che il primo grado aveva riconosciuto solo la pluralità dei fatti (art. 219, comma 2, n.1) e attenuanti generiche equivalenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (fissata in anni dieci) senza motivazione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 e della giurisprudenza di legittimità che richiede la determinazione concreta delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, non risultava contestata nell'imputazione e che la Corte territoriale aveva confuso le diverse aggravanti; inoltre la Corte d'appello non ha motivato la determinazione della durata delle pene accessorie dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 216 (parte del testo precedente). Per tali ragioni, e considerato che il termine massimo di prescrizione (anni 10 e mesi 6 ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) era già decorso al 29/07/2016 rispetto alla data di fallimento 29/01/2004, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Ha però rigettato il ricorso quanto agli effetti civili, confermando le statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore delle parti civili per euro 7.020,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento delle circostanze attenuanti e alla loro equivalenza; il motivo è stato valutato insieme alla questione della mancata contestazione dell'aggravante, come prospettata nel ricorso.

  • art. 219 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    La Corte ha precisato che l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" (comma 1) deve essere specificamente contestata: la mera indicazione delle somme distratte o la generica menzione dell'art. 219 non sono sufficienti a farne sorgere la contestazione e gli effetti sul calcolo della pena o della prescrizione.

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" (testo dichiarato incostituzionale nella parte citata)

    La Corte ha richiamato la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla cornice edittale delle pene accessorie: l'antica previsione "per la durata di dieci anni" è stata riformulata e impone ora al giudice di determinare concretamente la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 05/12/2018

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione..." anziché "...fino a dieci anni" (parte della motivazione riportata nel testo)

    La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione che fissava automaticamente dieci anni, imponendo la reintegrazione del giudice nella valutazione della durata delle pene accessorie secondo parametri costituzionalmente conformi.

  • Sezioni Unite, sentenza Suraci (28/02/2019)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, le pene accessorie per le quali la legge indicava un termine non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; la mancata motivazione concreta rende illegittima la misura accessoria imposta.

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione: la Corte ha considerato che, computati i termini alla luce delle modifiche normative e dell'assenza di sospensioni, il termine di prescrizione era decorso (scadenza indicata 29/07/2016).

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per la determinazione in concreto della durata delle pene (incluse le accessorie) dopo la dichiarazione di illegittimità della precedente cornice edittale; il giudice deve motivare la commisurazione secondo i parametri di questo articolo.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5, Ferri; Sez. 5, Violini)

    La Corte ha richiamato precedenti che confermano il principio secondo cui l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede una specifica contestazione nell'imputazione; la mera indicazione delle somme o la generica menzione dell'art. 219 non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Per far valere un'aggravante specifica (es. art. 219, comma 1 legge fallimentare) è necessaria una contestazione chiara e puntuale nell'atto di accusa: la generica menzione della norma o l'indicazione delle somme distratte non bastano.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie per le quali la legge non fissava un termine precisamente determinato devono essere commisurate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; l'omessa motivazione sulla durata rende la misura illegittima.
  • L'illegittimità della norma utilizzata come parametro di quantificazione della pena (anche accessoria) comporta l'illegalità del procedimento di commisurazione: se la commisurazione si è basata su norma dichiarata incostituzionale, la sanzione è viziata.
  • L'estinzione del reato per prescrizione può conseguire quando, a seguito della corretta valutazione delle circostanze e delle regole di commisurazione, il termine prescrizionale risulti decorso; la Cassazione può annullare senza rinvio per tale motivo.
  • Le statuizioni civili possono persistere anche dopo l'estinzione del reato sul piano penale: l'annullamento penale non necessariamente travolge le condanne o i risarcimenti disposti in sede civile.
  • In giudizio d'appello e in cassazione è essenziale che le decisioni contengano argomentazioni specifiche, specialmente quando incidono sulla durata delle pene accessorie o su circostanze aggravanti che influenzano principi di prescrizione.

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