Sentenza del 19/05/2017 n. 12669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Veneto relativa a un avviso di accertamento per omessa dichiarazione della plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, derivante dalla cessione di due terreni nel 2001. Ha contestato, in particolare, che la C.T.R. avesse ritenuto non contestati i costi dedotti dal contribuente, nonostante l'Ufficio li avesse contestati già in primo grado, e ha denunciato l'insufficiente motivazione sulla prova e sull'inerenza di tali costi. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, contestando la determinazione della plusvalenza e la validità della notifica dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo ammissibili le contestazioni dell'Ufficio sui costi anche se sviluppate con ulteriori elementi probatori in una fase successiva, poiché si trattava di mere difese e non di nuove eccezioni. Ha inoltre rilevato che la C.T.R. non aveva adeguatamente verificato l'effettiva esistenza e inerenza dei costi, anche alla luce delle fatture e delle contraddizioni tra le perizie, precisando che ai sensi dell'art. 68, comma 2, T.U.I.R. i costi possono incrementare il valore fiscalmente riconosciuto solo se provati e inerenti. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a ottenere un nuovo riesame dei fatti già valutati dalla C.T.R. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
In sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni.
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce alle parti di formulare mere difese o di integrare il quadro probatorio relativo ai fatti già posti a fondamento della pretesa fiscale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La norma consente l'accertamento parziale quando l'Ufficio dispone di elementi sufficienti per determinare componenti reddituali non dichiarati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a), T.U.I.R.
Individua tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati beni immobili, nei casi previsti dalla legge.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, T.U.I.R.
La plusvalenza è determinata sulla base del valore dichiarato nell'atto di provenienza, aumentato dei costi inerenti.
I costi possono essere computati nella determinazione della plusvalenza soltanto se effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e direttamente inerenti al bene e all'operazione che ha generato la plusvalenza. Non sono sufficienti fatture generiche o spese riferibili a un diverso utilizzo del terreno.
D.P.R. n. 645 del 1978, art. 38
La notifica eseguita dal messo comunale è valida quando la relata risulta regolarmente compilata e sottoscritta; la qualifica e il potere del notificatore si presumono, salvo specifica prova contraria.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto, ma sono ammesse mere difese e ulteriori elementi probatori diretti a contestare fatti già compresi nell'oggetto dell'accertamento.
- Per ridurre una plusvalenza immobiliare, il contribuente deve provare con documentazione coerente, specifica e attendibile sia l'effettivo sostenimento dei costi sia la loro diretta inerenza al bene ceduto e alla destinazione che ha generato la plusvalenza.
- Fatture generiche, documentazione contraddittoria o spese riferibili a un uso diverso del terreno, come la piantumazione agricola rispetto alla successiva destinazione edificatoria, possono essere escluse dal calcolo della plusvalenza.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della prova: una censura fondata su una diversa valutazione dei fatti è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è congrua e il ricorrente non indica puntualmente le deduzioni già svolte nei precedenti gradi.
- La notifica effettuata da un soggetto qualificatosi come messo comunale si presume valida; chi la contesta deve fornire una prova concreta dell'inesistenza della qualifica o della falsità della sottoscrizione, non essendo sufficiente una contestazione generica.
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