Cassazione Civile, Ordinanza n. 00155/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto, prima della riforma del 2012, da un creditore procedente contro il terzo pignorato, in relazione a un debito che il terzo avrebbe dovuto verso il debitore esecutato. I giudici di merito hanno ritenuto insussistente l'obbligazione del terzo, perché il debito risultava estinto per pagamento in data anteriore al pignoramento. In appello il creditore ha visto dichiarare l'impugnazione inammissibile per asserita genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato nel 2012, e comunque infondata nel merito. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., sostenendo: a) che la Corte d'appello aveva applicato retroattivamente il nuovo art. 342 c.p.c. benché l'appello fosse stato notificato prima della sua entrata in vigore; b) che la motivazione sul merito era meramente apparente e per relationem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. e della tariffa forense per l'errata liquidazione delle spese di appello. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione del merito, perché la statuizione di inammissibilità aveva già privato il giudice di appello della potestas iudicandi sul punto; ha invece accolto, per quanto di ragione, la doglianza sulla statuizione pregiudiziale di rito, rilevando che la Corte territoriale aveva applicato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83/2012 a un appello proposto prima della sua efficacia temporale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto nei limiti del primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà valutare l'ammissibilità dell'appello secondo l'art. 342 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012 e, solo se l'appello sarà ritenuto ammissibile, riesaminare il merito, tenendo conto dell'inefficacia della precedente statuizione di merito resa dopo la declaratoria di inammissibilità. Dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente integra vizio denunciabile con ricorso per cassazione; tuttavia la censura sul merito è inammissibile se la sentenza d'appello ha già dichiarato inammissibile il gravame, perché la successiva motivazione sul merito è resa senza potestas iudicandi.
art. 342 c.p.c.
La Corte territoriale ha erroneamente applicato la formulazione introdotta dalla riforma del 2012 a un appello notificato prima della data di efficacia della novella; per tale appello deve valere la disciplina previgente.
art. 54, comma 1, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha modificato l'art. 342 c.p.c. con l'introduzione di requisiti più stringenti per l'atto di appello.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012; la nuova disciplina dell'appello si applica solo ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Stabilisce il regime temporale di applicazione della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile solo agli appelli introdotti dall'11 settembre 2012.
art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese del grado di appello è travolta dalla cassazione della sentenza e dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio in base all'esito finale della lite.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito sono rese senza potestas iudicandi e non richiedono autonoma impugnazione, né possono costituire oggetto di censura utile se non nei limiti in cui incidano sulla statuizione pregiudiziale di rito.
- La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta dal d.l. n. 83/2012 non si applica agli appelli notificati prima della data di efficacia prevista dal regime transitorio; per tali impugnazioni resta applicabile la disciplina previgente.
- Il vizio di motivazione apparente va distinto dall'errore di diritto sulla disciplina processuale applicata: il primo può essere dedotto, ma resta privo di rilievo pratico quando la decisione sul merito sia tamquam non esset per effetto della previa declaratoria di inammissibilità.
- La cassazione della sentenza per vizio della statuizione pregiudiziale di rito travolge anche la regolazione delle spese del grado di merito, che deve essere nuovamente effettuata dal giudice di rinvio alla luce dell'esito complessivo della controversia.
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