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Sentenza

Sentenza del 24/10/2016 n. 982 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRES - Deducibilità costi società consociata residente in Paese a fiscalità privilegiata - valutazione prove idonee.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso della maggiore IRES versata per il 2009, sostenendo di aver erroneamente escluso dalla deduzione i costi relativi a prestazioni ricevute da una società consociata residente in un Paese a fiscalità privilegiata. L'Agenzia contestava la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 110, comma 11, TUIR per superare il regime di indeducibilità, ritenendo insufficienti le prove dell'interesse economico e dell'effettiva esecuzione delle operazioni. La società invocava inoltre il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa agli anni 2007 e 2008.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, affermando che una decisione relativa a diverse annualità non si estende automaticamente agli altri periodi d'imposta, poiché devono essere verificati autonomamente i fatti e le prestazioni di ciascun anno. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto adeguate le prove fornite dalla società: le prestazioni riguardavano personale altamente specializzato, erano inerenti all'attività d'impresa, risultavano concretamente eseguite e documentate mediante nominativi dei lavoratori e fatture regolarmente emesse. L'interesse economico non deve essere valutato esclusivamente in base al prezzo più conveniente, ma anche considerando tempestività, qualità, specializzazione del personale e rapporti commerciali consolidati. L'appello dell'Agenzia è stato quindi respinto e la sentenza favorevole alla società è stata confermata, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 110, commi 10-12-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione consentiva la deduzione dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata quando il contribuente dimostrava le condizioni previste dalla legge.

    Per l'anno 2009 il superamento del regime di indeducibilità richiedeva la prova, riferita alla specifica annualità, dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della concreta esecuzione delle prestazioni. L'interesse economico può risultare da elementi diversi dal prezzo, quali tempestività, qualità, specializzazione e continuità dei rapporti commerciali.

  • Art. 163 TUIR

    Divieto di doppia imposizione.

    La società aveva riproposto una censura fondata sul divieto di doppia imposizione, ma la decisione si è concentrata sulla deducibilità dei costi e non ha sviluppato una specifica valutazione autonoma di tale motivo.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    Principio generale di irretroattività della legge.

    Le modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016, che hanno abrogato la disciplina dei costi black list, non sono state applicate retroattivamente al periodo d'imposta 2009.

  • Legge n. 208/2015, art. 1, commi 142 e 144

    Le disposizioni dei commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

    L'abrogazione della disciplina previgente sui costi black list opera solo per i periodi successivi a quello indicato dalla norma transitoria e non incide sulla controversia relativa al 2009.

  • Art. 13916/2006 delle Sezioni Unite e giurisprudenza sul giudicato tributario esterno

    Il giudicato relativo a un periodo d'imposta non opera automaticamente nei giudizi concernenti periodi diversi.

    Il giudicato esterno può estendersi ad altre annualità solo quando riguarda elementi costitutivi permanenti o comuni alle diverse fattispecie, come qualificazioni giuridiche stabili o vizi dell'attività investigativa. Non si estende invece automaticamente all'accertamento della regolarità o irregolarità di rapporti commerciali, perché fatti, pagamenti ed effettività delle prestazioni possono variare annualmente.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali relative a più annualità, ogni periodo d'imposta deve essere valutato autonomamente: una sentenza favorevole per anni precedenti non dimostra automaticamente la correttezza delle operazioni dell'anno successivo.
  • Per dedurre costi sostenuti verso società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, occorre conservare prove riferite proprio all'annualità contestata, sia dell'effettiva esecuzione delle prestazioni sia dell'interesse economico dell'operazione.
  • L'interesse economico non coincide necessariamente con il prezzo più basso: possono essere rilevanti la specializzazione del personale, la qualità della prestazione, la rapidità, la disponibilità del servizio e la continuità dei rapporti commerciali, purché l'operazione sia concretamente orientata all'attività e alla redditività dell'impresa.
  • Nominativi del personale impiegato, fatture, contratti, documentazione delle prestazioni, pagamenti e risultati economici dell'esercizio costituiscono elementi utili per provare la concreta esecuzione e l'inerenza dei costi.
  • La verifica dell'effettività e dell'interesse economico deve essere concreta e sostanziale; non è sufficiente contestare la sede estera o l'assenza di uffici nel Paese black list se la società contribuente dimostra la reale esecuzione delle prestazioni e la loro utilità imprenditoriale.
  • Le modifiche legislative successive devono essere applicate secondo le relative disposizioni transitorie e, salvo previsione espressa, non possono essere utilizzate per disciplinare retroattivamente periodi d'imposta anteriori.

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