Sentenza n. 847/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione, resa dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia, di cui alla nota prot. n. 6307/2025, notificata via PEC in data 02.04.2025, avente ad oggetto la Conferma di Determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi con valore di inefficacia della PAS, in relazione alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla Società Agricola Gst S.A.S. di Galli Relda e C. (dante causa dell'odierna ricorrente Az. Agr. Del Poggio s.a.s. di Pollarini Beatrice & C.) in data 19.03.2024, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.996,76 Kw, sito presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (prot. n. 5336 e 5337); - della nota del Comune di Santarcangelo di Romagna, acquisita al protocollo del SUAP in data 31.03.2025 al n. 6053, avente ad oggetto "Controdeduzione alle osservazioni in riscontro alla Determinazione conclusiva negativa della cds con effetto di comunicazione di cui all'art. 10bis L. 241/1990 prot. n. 5336 del 13/03/2025," parimenti trasmessa all'odierna ricorrente in data 02.04.2025; - della nota prot. n. 4207 del 05.03.2025, con cui il Comune di Santarcangelo di Romagna, Settore Territorio - Servizi Urbanistici ha espresso il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento; - della nota prot. n. 5336 del 13.03.2025 con cui lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valmarecchia ha adottato la Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria "con effetto di comunicazione di cui all'art. 10bis L. 241/1990"; - nonché avverso ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, con conferma dell'inefficacia della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione
Esito
Favorevole al resistente (enti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione negativa del SUAP dell'Unione di Comuni Valmarecchia, nonché gli atti presupposti adottati dal Comune di Santarcangelo di Romagna, relativi alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.996,76 kW. Le amministrazioni avevano individuato tre ragioni ostative: la collocazione dell'impianto entro 500 metri da un cimitero monumentale tutelato, con conseguente asserita non idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021; la mancata disponibilità giuridica delle aree interessate dal passaggio dell'elettrodotto interrato e dalla realizzazione delle cabine elettriche su una strada vicinale ad uso pubblico, il cui sedime risultava di proprietà dei frontisti; la mancata produzione della documentazione richiesta in relazione alle interferenze con la rete gas di Adrigas. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione della disciplina sulle aree idonee e l'omesso bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela paesaggistico-culturale; il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla natura pubblica o all'uso pubblico della strada vicinale; la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa prevista dal d.lgs. 190/2024; la sproporzione del diniego in relazione al parere di Adrigas; la violazione dei principi europei e nazionali di massima diffusione delle energie rinnovabili. Il Comune ha inoltre eccepito l'inammissibilità per omessa notifica ai proprietari frontisti, ritenuti controinteressati. Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione processuale e delle ulteriori censure, ritenendo decisiva la questione della disponibilità delle aree per le opere di connessione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, per conservare un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto, con conseguente assorbimento delle altre censure. In particolare, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla mancata disponibilità giuridica delle aree necessarie all'interramento della linea elettrica. La via Bagnolo, pur essendo una strada vicinale ad uso pubblico e quindi assimilata alle strade pubbliche quanto al regime di circolazione, resta di proprietà privata dei frontisti; l'uso pubblico non trasferisce la proprietà né attribuisce al Comune il potere di disporre del sedime al di fuori delle ordinarie procedure espropriative. La ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di una servitù di uso pubblico acquisita per usucapione o mediante dicatio ad patriam e non poteva utilizzare il bene di terzi senza acquisire il relativo diritto o corrispondere un indennizzo. Il TAR ha inoltre escluso che la ricorrente avesse validamente attivato la procedura espropriativa prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024. In primo luogo, la procedura non poteva considerarsi in corso secondo l'art. 15, comma 2, poiché la verifica di completezza documentale era intervenuta dopo il 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto. In secondo luogo, anche ipotizzando l'applicabilità del d.lgs. 190/2024, la ricorrente si era limitata a richiamare la facoltà di espropriazione nelle controdeduzioni al preavviso di diniego, senza esercitare formalmente l'opzione né avviare la procedura espropriativa, avendo invece insistito per il rilascio della PAS. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
La PAS presuppone la disponibilità giuridica delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento, comprese quelle occorrenti per le opere di connessione.
art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024
Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto [...] Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico [...] in materia di espropriazione per pubblica utilità.
La facoltà di attivare la procedura espropriativa per le opere connesse non elimina il requisito della disponibilità delle aree per la PAS e deve essere concretamente attivata dal proponente.
art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024
Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disciplina previgente continua ad applicarsi alle procedure la cui verifica di completezza documentale era già compiuta al 30 dicembre 2024, salva l'opzione per la nuova disciplina.
art. 10-bis l. 241/1990
Le controdeduzioni al preavviso di diniego consentono al proponente di interloquire con l'amministrazione, ma il mero richiamo alla facoltà espropriativa non equivale all'attivazione formale della procedura.
art. 832 c.c.
Il proprietario conserva il diritto di disporre del bene, anche quando esso sia gravato da uso pubblico.
art. 42 Cost.
L'utilizzazione autoritativa del bene privato richiede il rispetto delle garanzie proprietarie e delle procedure previste dall'ordinamento.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La privazione o compressione sostanziale del godimento del bene privato non può avvenire senza base legale e senza le garanzie, compreso l'indennizzo, previste per l'espropriazione.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021
La questione della non idoneità dell'area per la vicinanza a un bene tutelato è stata assorbita e non decisa, poiché il ricorso è stato respinto sulla distinta ragione della mancata disponibilità delle aree.
Massime di principio
- Per il rilascio della PAS relativa a un impianto alimentato da fonti rinnovabili occorre che il proponente disponga giuridicamente delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento e delle opere connesse; la mera possibilità materiale di utilizzarle non è sufficiente.
- La classificazione di una strada come vicinale ad uso pubblico determina l'assimilazione alle strade pubbliche quanto alla circolazione, ma non modifica il regime proprietario: il sedime resta dei proprietari frontisti, i quali conservano il potere di disporne.
- Il Comune non può autorizzare o consentire la realizzazione di opere su una strada vicinale di proprietà privata senza il consenso dei proprietari oppure senza il previo ricorso alle procedure espropriative previste dalla legge.
- Il richiamo, nelle controdeduzioni al preavviso di diniego, alla facoltà di attivare una procedura espropriativa per le opere connesse non equivale all'effettiva opzione per tale regime né all'avvio della procedura; il proponente che chieda la PAS deve dimostrare il possesso della disponibilità giuridica richiesta.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sostenerlo consente il rigetto del ricorso e rende superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni.
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