Cassazione Civile, Ordinanza n. 17625/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nel 2010, deducendo che la cartella presupposta non gli era mai stata notificata e contestando, in subordine, la prova della notifica, la validità del ruolo e la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento dell'intimazione; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse ad agire, ritenendo che il contribuente avesse già ottenuto il bene della vita richiesto, e lo aveva condannato per lite temeraria. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato otto motivi: ha denunciato l'erronea lettura dell'oggetto dell'impugnazione, la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla partecipazione dell'ente impositore, l'erroneità della valutazione delle prove di notifica della cartella, il mancato ordine di esibizione degli originali, l'inosservanza delle regole sulla formazione e sottoscrizione del ruolo, oltre alla illegittimità della condanna ex art. 96 c.p.c. In memoria ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che il carico era inferiore a 1.000 euro e che risultava lo sgravio della cartella, quindi operante lo stralcio automatico previsto dal d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che la pretesa tributaria oggetto del giudizio rientrasse nel perimetro dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro previsto dall'art. 4 del d.l. n. 119/2018, in quanto il singolo carico affidato risaliva al periodo rilevante e l'importo era inferiore alla soglia. Ha quindi escluso la necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso, poiché la controversia era divenuta priva di oggetto per effetto di una causa sopravvenuta estintiva. Ha inoltre precisato che, mancando attività difensiva della concessionaria, non vi era luogo a provvedere sulle spese e che non sussistevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione del giudizio dipendeva da eventi sopravvenuti e non dall'iniziativa processuale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Richiamato come parametro del difetto di interesse ad agire rilevato dai giudici di appello; la Corte non sviluppa il tema nel merito perché la causa viene definita per cessazione della materia del contendere.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Norma invocata per la condanna per lite temeraria pronunciata in appello; la Corte non la riesamina nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati
Lo stralcio opera automaticamente, ipso iure, al ricorrere dei presupposti; il limite di 1.000 euro riguarda il singolo carico affidato e si computa comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora e aggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti, non dal rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata in prossimità dell'udienza.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi come norma sull'onere della prova in tema di notificazione e validità del titolo; non viene applicato nel merito per la definizione sopravvenuta.
art. 2712 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di efficacia probatoria di riproduzioni e copie; non viene scrutinato nel merito.
art. 2719 c.c.
Richiamato nei motivi con riguardo alla conformità delle copie agli originali; non viene scrutinato nel merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi per dedurre un vizio motivazionale della sentenza tributaria; non incide sull'esito finale.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi per contestare il contenuto della decisione di appello; non incide sull'esito finale.
art. 39 d.lgs. 112/1999
Invocato in relazione alla partecipazione in giudizio dell'ente impositore e alla nullità derivata; non esaminato nel merito.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nei motivi sulla prova della notificazione della cartella esattoriale.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nei motivi sulla notificazione degli atti tributari.
art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato nei motivi in tema di notificazione della cartella.
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444
Richiamato nei motivi sulla prova della relata di notifica.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi connessi alla produzione documentale nel processo tributario.
art. 12, comma 4, d.P.R. 600/1973
Richiamato nei motivi sulla sottoscrizione del ruolo esattoriale e sulla delega.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove documentali.
art. 15 d.lgs. 546/92
Richiamato nei motivi sulle spese di lite nel processo tributario.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando sopravviene lo stralcio automatico ex lege di un carico tributario, la controversia sulla relativa cartella o intimazione diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla mancata adozione di un formale provvedimento di sgravio, che ha natura meramente dichiarativa.
- Ai fini dell'annullamento automatico dei carichi di modesto importo, il limite di valore va verificato sul singolo carico affidato all'agente della riscossione e non sull'importo complessivo della cartella; rilevano capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, non gli interessi di mora e l'aggio.
- Se l'atto presupposto è estinto per legge, viene meno l'interesse del contribuente a proseguire il giudizio sull'atto consequenziale, con assorbimento delle censure sul merito della notificazione, del titolo e delle spese.
- La definizione della lite per sopravvenuta estinzione del debito esclude, di regola, la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato prevista per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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