Tribunale, Sentenza T-654/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2018. — Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina – Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] – Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Mutamento permanente di circostanze – Campionamento – Esame individuale – Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive. — Causa T-654/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un produttore cinese di piastrelle che chiedeva un riesame intermedio antidumping limitato al dumping e mirato a ottenere un dazio più favorevole. La Corte ha ritenuto che la domanda, fondata solo su circostanze individuali della ricorrente, non fosse idonea ad aprire il riesame, perché le misure originarie si basavano sul campionamento e sulla mancata collaborazione della società nell'inchiesta iniziale. Neppure l'articolo 17, paragrafo 3, né l'accordo antidumping potevano essere utilizzati per pretendere un esame individuale in sede di riesame. La decisione della Commissione di respingere la domanda è quindi confermata.
Riesame intermedio antidumping limitato al dumping: una società cinese non campionata e non collaborante non può ottenere un dazio individuale o l'apertura del riesame sulla base di circostanze riguardanti solo la propria situazione.
La questione giuridica
Se, in presenza di un'inchiesta antidumping iniziale svolta mediante campionamento, un produttore esportatore che non ha collaborato all'inchiesta e non è stato incluso nel campione possa ottenere, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio limitato al dumping fondato su mutamenti che riguardano solo la sua situazione individuale; e se, in tale contesto, trovino applicazione l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e l'articolo 6.10.2 dell'accordo antidumping per rivendicare un esame individuale o un dazio individuale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che una domanda di riesame intermedio parziale, limitata al dumping, proposta da un produttore esportatore che non ha collaborato all'inchiesta iniziale e non è stato incluso nel campione, deve dimostrare un mutamento significativo e duraturo degli elementi che hanno fondato il calcolo del margine di dumping applicato alle imprese campionate, oppure un mutamento che abbia inciso su tutti i produttori esportatori del paese interessato; non è sufficiente un mutamento riferito alla sola situazione individuale del richiedente. In tale fase non può essere invocato l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per ottenere un esame individuale o un dazio individuale, poiché tale disposizione si applica al campionamento nell'inchiesta iniziale e non al riesame intermedio. La Commissione ha quindi legittimamente respinto la domanda di riesame.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5, regolamento (CE) n. 1225/2009 / regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 1225/2009 / regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1225/2009 / regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafi 5 e 6, regolamento (CE) n. 1225/2009 / regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6.10.2 dell'accordo antidumping (allegato 1 A dell'accordo OMC)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011
- Regolamento (UE) n. 258/2011
Riesame intermedio antidumping e campionamento nelle importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd contro la decisione della Commissione che aveva respinto una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina. Il Tribunale esamina il rapporto tra riesame intermedio, campionamento nell'inchiesta originaria e possibilità di ottenere un trattamento individuale da parte di un operatore che non aveva collaborato al procedimento iniziale.
Fatti essenziali e contesto normativo
Nel procedimento originario, la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base allora vigente, cioè il regolamento (CE) n. 1225/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036. Ai produttori esportatori inclusi nel campione erano stati applicati dazi individuali; ai produttori cooperanti non campionati era stato applicato un dazio medio ponderato del 30,6%; ai non collaboranti, tra cui la ricorrente, era stato imposto un dazio del 69,7% calcolato sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
La ricorrente aveva presentato nel 2013 una domanda di riesame intermedio parziale limitata al dumping, motivandola con la creazione di un nuovo sistema di distribuzione e con l'introduzione di un nuovo tipo di prodotto. In parallelo aveva anche chiesto il riconoscimento come nuovo produttore esportatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento definitivo, domanda respinta con separata decisione impugnata in un'altra causa. La Commissione ha infine respinto la domanda di riesame intermedio con la decisione dell'11 luglio 2016.
Motivo di ricorso e questioni giuridiche
La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:
- l'articolo 11, paragrafo 3, non richiede che un riesame intermedio di un produttore non campionato dimostri un mutamento di circostanze riguardante tutti i produttori esportatori;
- vi sarebbe stata discriminazione rispetto ai produttori campionati;
- l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 6.10.2 dell'accordo antidumping imporrebbero un esame individuale anche in sede di riesame;
- la Commissione avrebbe dovuto applicare almeno il dazio medio ponderato previsto per i cooperanti non campionati;
- vi sarebbe stata inoltre violazione dei diritti di difesa per mancata risposta ad alcuni argomenti.
Ragionamento del Tribunale sull'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Il Tribunale ricorda che il riesame intermedio serve a verificare se le misure antidumping debbano restare in vigore e che, quando la domanda è presentata da un esportatore ed è limitata al dumping, il richiedente deve fornire elementi di prova del fatto che gli elementi su cui si basava il calcolo del margine di dumping sono mutati in modo significativo e duraturo.
Poiché la ricorrente non aveva collaborato all'inchiesta iniziale, il suo dazio era stato determinato sulla base dei dati disponibili e, in concreto, sul margine più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore cooperante. Di conseguenza, per giustificare l'apertura del riesame, la ricorrente doveva dimostrare un mutamento significativo e duraturo degli elementi alla base di quel calcolo, vale a dire degli elementi relativi alle imprese campionate, oppure un mutamento che avesse interessato tutti i produttori esportatori cinesi.
Le circostanze invocate dalla ricorrente riguardavano invece solo la sua propria situazione. Il Tribunale conclude quindi che la Commissione poteva legittimamente respingere la domanda per difetto di prova sufficiente del mutamento rilevante richiesto dall'articolo 11, paragrafo 3.
Inapplicabilità dell'articolo 17, paragrafo 3, al riesame intermedio
Il Tribunale esclude che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base possa essere invocato per ottenere un esame individuale nel contesto di un riesame intermedio avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. L'esame individuale previsto dall'articolo 17 riguarda il campionamento nell'inchiesta iniziale e non altera la logica del riesame, che è distinta rispetto all'inchiesta originaria.
Secondo il Tribunale, estendere l'esame individuale alla fase di riesame consentirebbe alla ricorrente di aggirare gli obblighi probatori che gravano su chi non ha collaborato all'inchiesta iniziale. Inoltre, il fatto che l'articolo 11, paragrafo 5, renda applicabili ai riesami solo le disposizioni procedurali pertinenti non comporta l'applicazione automatica dell'articolo 17, paragrafo 3, a una domanda di riesame intermedio come quella in esame.
Il Tribunale aggiunge che l'accordo antidumping, in particolare l'articolo 6.10.2, non impone una diversa soluzione nel caso di specie: la disposizione internazionale è già recepita nel regolamento di base e, comunque, non obbliga ad avviare un riesame intermedio sulla base di elementi che riguardano unicamente il singolo operatore non collaborante.
Discriminazione, dazio individuale e diritti di difesa
La censura di discriminazione viene respinta perché la ricorrente non è nella stessa situazione dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta iniziale. Il diverso trattamento discende dal regime dell'articolo 18, paragrafo 1, che consente di usare i dati disponibili per i non collaboranti, con esiti potenzialmente meno favorevoli.
Quanto all'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto applicare almeno il dazio medio ponderato dei cooperanti non campionati, il Tribunale lo dichiara irricevibile perché sollevato solo in replica e dunque tardivo. Infine, non vi è violazione dei diritti di difesa, poiché la Commissione non era tenuta a rispondere a censure fondate su una disposizione ritenuta non pertinente al caso concreto.
Decisione e portata pratica
Il ricorso è integralmente respinto. La sentenza conferma che un operatore non collaborante nell'inchiesta originaria non può usare il riesame intermedio come strumento per ottenere ex post un esame individuale o un dazio più favorevole basato esclusivamente sulla propria evoluzione aziendale. Per gli operatori economici, la decisione rafforza l'idea che la strategia processuale e la collaborazione nella fase iniziale restano decisive anche per eventuali tentativi successivi di modifica delle misure antidumping.
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