Cassazione Civile, Ordinanza n. 08473/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria nella quale l'attrice, poi appellante e ricorrente, aveva chiesto il riconoscimento di diritti su beni mobili e somme riferiti all'asse ereditario; la controparte aveva invece proposto domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di alcuni beni rinvenuti in una cassetta di sicurezza, oltre al rimborso di spese di inumazione, IMU e all'indennità di occupazione per la permanenza nell'immobile del de cuius. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'erede, ritenendo tra l'altro infondata l'eccezione di improcedibilità per tardiva mediazione, ritenendo provata la proprietà della controparte sui beni nella cassetta di sicurezza sulla base di un appunto non contestato, e confermando la condanna della parte attrice alla restituzione di un armadio dipinto e di un quadro, oltre al pagamento di Euro 21.545,00. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) richiesta di pronuncia sulla natura perentoria o ordinatoria del termine per iniziare la mediazione disposta dal giudice; 2) violazione dell'art. 588 c.c. per avere la sentenza privato l'erede di oggetti preziosi che assumeva essere dell'asse; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere attribuito alla controparte la proprietà dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza senza adeguata prova e invertendo l'onere probatorio; 4) violazione degli artt. 189 e 183 c.p.c. in relazione alle conclusioni definitive e alle memorie istruttorie; 5) omesso esame di fatti decisivi e censura delle valutazioni istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, inammissibili in parte il quarto e il quinto, assorbiti per il resto; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando una falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e una violazione dell'art. 2697 c.c. perché la mera mancata contestazione non può ribaltare sull'attrice l'onere di contestare la contestazione altrui quando essa ha già esposto la propria posizione, e perché spettava alla parte che rivendicava i beni provarne il diritto alla restituzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, e ha dichiarato inammissibili in parte il quarto e il quinto motivo, assorbiti per il resto. La sentenza della Corte d'appello di Firenze è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame della domanda riconvenzionale relativa ai beni della cassetta di sicurezza, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 28/2010
il termine per iniziare la mediazione disposta dal giudice era stato invocato come tema di improcedibilità; la Corte non decide il punto nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 156 c.p.c.
richiamato dalla sentenza impugnata per la conservazione degli atti processuali in presenza di un ritardo contenuto nella mediazione, senza che ciò avesse impedito o ritardato la successiva udienza.
art. 115 c.p.c.
la Corte di cassazione esclude che la mancata contestazione di un fatto che il convenuto aveva introdotto possa trasformarsi in un onere della parte che aveva già espresso sin dall'inizio la propria posizione; la contestazione della contestazione non può ribaltare la ripartizione degli oneri processuali.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il diritto alla restituzione dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza gravava sulla parte che li rivendicava; la sentenza impugnata ha errato nel porre l'onere della prova a carico della parte diversa da quella onerata.
art. 588 c.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglie una reale violazione della norma, ma mira a contestare la ricostruzione del fatto relativa all'appartenenza dei beni all'asse ereditario.
art. 189 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che le conclusioni definitive dovevano restare nei limiti delle domande già introdotte; la censura è stata ritenuta in parte assorbita e in parte inammissibile per difetto di specificità.
art. 183 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle memorie istruttorie e ai limiti delle domande; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità nella parte non assorbita.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha distinto tra errori di sussunzione e mere contestazioni del fatto.
art. 380bis.1 c.p.c.
indicata come rito camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione di una contestazione non può essere richiesta alla parte che abbia già chiarito la propria posizione nell'atto introduttivo: il processo non può trasformarsi in un infinito rinvio di contestazioni reciproche, poiché ciò altererebbe l'assetto dell'onere di allegazione e difesa.
- Chi rivendica la restituzione di beni specificamente individuati deve provare il proprio diritto alla restituzione; non basta il solo richiamo alla qualità di erede quando il bene non risulti dimostrato come parte dell'asse ereditario.
- La mancata contestazione assume rilievo solo rispetto a fatti che la parte onerata avrebbe dovuto contestare e non può essere utilizzata per ribaltare l'onere probatorio sulla parte che aveva già negato o contrastato quei fatti.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la doglianza attacca soltanto l'apprezzamento delle prove o l'accertamento dell'appartenenza dei beni, occorre semmai un diverso vizio processualmente rilevante e specificamente dedotto.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile per carenza di interesse quando non è idoneo, neppure astrattamente, a procurare un risultato pratico favorevole alla parte ricorrente.
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