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Ordinanza

Ordinanza n. 280/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento scolastico emesso in data 10.12.2025 – prot. -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” e/o del verbale GLO adottato in data 02.12.2025 – prot. -OMISSIS-, recante assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno.

Giustizia amministrativa202507390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento scolastico e verbale GLO recanti l'assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 36 ore settimanali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'istituto scolastico e il verbale GLO con cui al minore, affetto da disturbo del linguaggio espressivo, instabilità psicomotoria e alterazioni associate a microcefalia, riconosciuto persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992, sono state assegnate 11 ore settimanali di sostegno, nonostante una frequenza scolastica di 36 ore. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l'inadeguatezza della misura rispetto alle esigenze concrete del minore e il difetto di motivazione, evidenziando che il PEI descrive la necessità di guida costante, rassicurazioni e sollecitazioni continue, mentre il verbale GLO afferma che il minore necessita di aiuto continuo a scuola.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ravvisato il fumus boni iuris con riferimento al difetto di motivazione, rilevando il rilevante divario tra le 36 ore di frequenza e le 11 ore di sostegno assegnate, pari a meno di un terzo, nonché l'assenza di documentazione idonea a dimostrare che tale misura fosse concretamente adeguata alle effettive necessità del minore. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerato l'avanzato svolgimento dell'anno scolastico, ormai prossimo al secondo quadrimestre. Ha quindi ordinato all'amministrazione di riesaminare la situazione concreta e di determinare le ore di sostegno adeguate, fornendo una motivazione congrua e chiara. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della condizione di disabilità del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione scolastica assegna un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all'orario di frequenza, deve motivare in modo congruo, chiaro e specifico l'adeguatezza della misura rispetto alle concrete esigenze dell'alunno con disabilità.
  • La motivazione sull'assegnazione delle ore di sostegno non può limitarsi all'indicazione del numero di ore, ma deve confrontarsi con le esigenze individuali risultanti dal PEI e dal verbale GLO e spiegare perché la misura adottata sia sufficiente.
  • Il rilevante divario tra l'orario scolastico frequentato e le ore di sostegno assegnate, unito all'assenza di documentazione sull'adeguatezza concreta della misura, può integrare il fumus del difetto di motivazione ai fini della tutela cautelare.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione una nuova valutazione della situazione concreta senza sostituirsi ad essa nella determinazione delle ore di sostegno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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