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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16751/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di progettazione/subappalto relativo a opere per un complesso commerciale. La società committente aveva contestato il pagamento di alcune fatture emesse dalla controparte, sostenendo che quest’ultima fosse inadempiente agli obblighi contrattuali e che le variazioni progettuali introdotte fossero state eseguite senza previa approvazione scritta, come richiesto dalla disciplina dell’appalto. Aveva quindi proposto opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo in via principale di accertare che nulla fosse dovuto e, in subordine, di chiamare in manleva lo studio originariamente incaricato. In appello, però, la sentenza di primo grado favorevole solo in parte alla committente veniva riformata con conferma del decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2222 ss. e mancata applicazione dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come prestazione d’opera intellettuale anziché appalto; con il secondo denunciava violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse trascurato il comportamento complessivo delle parti e avesse ritenuto insussistente l’inadempimento senza adeguata applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato, da un lato, che la distinzione tra appalto e prestazione d’opera intellettuale non poteva essere fatta dipendere dalla sola natura societaria del prestatore e che la qualificazione operata dal giudice di merito era sorretta da motivazione logica e coerente, incentrata sul contenuto concreto del contratto del 2013 e sull’assenza di un richiamo al precedente progetto del 2008. Ha inoltre rilevato che l’art. 1659 c.c. era stato correttamente ritenuto inconferente perché il progetto era stato visionato e approvato dalla committente con i relativi nulla osta. Dall’altro lato, ha affermato che la censura sull’interpretazione del contratto si risolveva in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto, non deducibile sotto il vizio di violazione di legge ma, semmai, nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per sostenere la qualificazione del rapporto come contratto d’opera anziché appalto

  • art. 1655 c.c.

    norma invocata dalla ricorrente per ricondurre il rapporto all’appalto; la Corte ne ha escluso l’applicabilità nel caso concreto

  • art. 1659 c.c.

    ritenuto inconferente perché le variazioni progettuali risultavano visionate e approvate dalla committente

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel fatto come parametro di diligenza asseritamente violato

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel fatto quale fondamento della sospensione di parte dei pagamenti

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    invocato per l’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    indicato dalla Corte come eventuale corretto paradigma per una censura che mirasse a contestare la ricostruzione dei fatti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto, la Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito, se la motivazione è логica e coerente e se non sono violati i canoni legali di ermeneutica.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto o prestazione d’opera non dipende automaticamente dalla forma soggettiva del prestatore, potendo anche una società di capitali rendere una prestazione professionale o intellettuale.
  • La censura che, sotto la rubrica della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale e del comportamento delle parti è inammissibile se non è correttamente veicolata come vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La norma che richiede l’approvazione scritta delle variazioni dell’opera è applicabile solo se il rapporto rientra effettivamente nell’appalto e solo in presenza di modifiche non già approvate o comunque non condivise dal committente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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