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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: del diniego per silenzio rigetto serbato dall’ASL della Provincia di Foggia sulla richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. n. 241/1990 formulata a mezzo PEC del 30 novembre 2024, notificata in pari data, priva di riscontro.

Giustizia amministrativa202500222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale presentata all’ASL il 30 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, struttura privata che aveva erogato prestazioni riabilitative e socio-sanitarie, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASL per il pagamento di prestazioni relative al ricovero di un assistito; l’ASL aveva proposto opposizione, tuttora pendente. La ricorrente aveva quindi chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l’accesso a documenti amministrativi connessi al mancato pagamento delle rette di ricovero per il periodo aprile-dicembre 2021. L’ASL non aveva riscontrato l’istanza. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo la sussistenza dell’interesse difensivo e della necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla tutela dei propri interessi patrimoniali nel giudizio civile pendente. L’ASL ha eccepito il difetto di interesse e l’insufficiente motivazione dell’istanza, nonché la necessità di tutelare dati sensibili.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il diniego tacito. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse all’accesso e la sufficiente motivazione della richiesta, poiché i documenti erano preordinati all’eventuale esercizio della difesa nel giudizio civile relativo al pagamento delle prestazioni sanitarie. Ha ritenuto applicabile l’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990, collegato al diritto costituzionale di difesa, precisando che né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono valutare preventivamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale, valutazione riservata al giudice competente su quest’ultimo. Quanto ai dati sensibili, l’ostensione deve avvenire mediante cautele e, ove necessario, oscuramenti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. L’accesso è stato tuttavia limitato agli atti specificamente individuati ai numeri 1), 2), 3) e 4) e 5) dell’istanza, purché già formati e detenuti dall’ASL, escludendo la documentazione richiesta con formule generiche e onnicomprensive. L’ASL è stata condannata a consentire l’accesso entro trenta giorni e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplinano l’accesso documentale; la richiesta deve riferirsi a documenti individuati o individuabili e deve essere sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici; esso assume preponderanza rispetto a interessi antagonisti, ferma la necessità di limitare l’ostensione ai documenti specificamente individuati e strumentali.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di impugnare il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa costituisce il fondamento costituzionale della particolare tutela riconosciuta all’accesso difensivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’adozione di cautele nel loro trattamento e divulgazione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre alla tutela dei dati relativi alla salute e alla necessità di adottare misure di protezione e oscuramento.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo deve essere riconosciuto quando il richiedente dimostri un collegamento concreto tra i documenti richiesti e la cura o difesa di propri interessi giuridici, anche nell’ambito di un giudizio civile pendente relativo a pretese patrimoniali nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Né l’amministrazione detentrice dei documenti né il giudice amministrativo devono compiere una valutazione anticipata sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio nel quale il richiedente intende utilizzarli; tale valutazione spetta al giudice investito della controversia principale.
  • L’accesso difensivo prevale, in linea di principio, sugli interessi antagonisti, ma l’ostensione deve essere limitata ai documenti specificamente individuati e connotati da necessaria strumentalità rispetto alla tutela dell’interesse giuridico fatto valere.
  • La presenza di dati sensibili non esclude automaticamente l’accesso: l’amministrazione deve verificare la possibilità di consentirlo mediante cautele, oscuramenti e limitazioni conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza.
  • Le richieste di accesso formulate con espressioni generiche e onnicomprensive, quali la richiesta di tutta la documentazione o di tutta la corrispondenza relativa a una vicenda, non possono essere accolte in assenza di una specifica individuazione degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleAccreditamento e convenzionamentoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezza

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