Cassazione Penale, Sentenza n. 2412/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile, per presunto inadempimento dell'obbligo di svolgere lavoro di pubblica utilità. L'ordinanza aveva motivato la revoca sulla base della nota dell'UEPE attestante che il condannato non aveva preso contatti con l'Ufficio. Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali e di diritto sostanziale (art.165 c.p. e artt. 665, 666, 674 c.p.p.) e ha censurato la mancata considerazione che l'onere di avviare l'esecuzione della sanzione sostitutiva non grava sul condannato ma sulle autorità competenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, nel regime applicabile (ante d.lgs. n.150/2022), l'impulso per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità spetta al pubblico ministero (e che la procedura di esecuzione è disciplinata dal d.lgs. n.274/2000, art.43). Il GIP aveva accolto la richiesta di revoca senza verificare se l'autorità competente avesse avviato le necessarie iniziative esecutive, attribuendo impropriamente al condannato l'onere di attivarsi. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Foggia per un nuovo esame conformemente ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 661 comma 1-bis cod. proc. pen.
l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte interpreta la norma nel senso che l'individuazione e l'ordine di esecuzione della sanzione sostitutiva spettano all'autorita' giudicante (e per effetto operativo all'ufficio da questa coinvolto), non al condannato.
d.lgs. n. 274/2000 art. 43
la sentenza penale irrevocabile e' trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette ... all'ufficio di sicurezza del comune ... o al comando dell'Arma dei carabinieri; l'organo di polizia ne consegna copia al condannato
La Corte utilizza questa disposizione per affermare che l'atto di impulso e la gestione dell'avvio dell'esecuzione sono in capo al pubblico ministero/uffici preposti e che la consegna al condannato e' una fase successiva svolta dall'organo di polizia.
art. 63 legge 24/11/1981 n. 689
Richiamata come riferimento normativo per le modalita' esecutive cui il giudice deve provvedere nell'ordine d'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
art. 165 cod. pen.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena evocata nelle censure; la Corte ha comunque escluso che da essa derivi un onere per il condannato di attivare l'esecuzione della sanzione sostitutiva.
artt. 665, 666, 674 cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di procedure esecutive; la Corte ha ritenuto che il GIP non abbia compiuto gli accertamenti necessari sul comportamento delle autorita' competenti, con conseguente vizio da rettificare.
Massime di principio
- L'avvio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' (sanzione sostitutiva) e' di competenza dell'autorita' pubblica (pubblico ministero/uffici competenti) e non un obbligo di iniziativa del condannato.
- Prima di revocare la sospensione condizionale o altre misure per presunto inadempimento, il giudice deve verificare se le autorita' competenti hanno effettivamente avviato le procedure esecutive previste dalla legge.
- La mancata attivazione dell'UEPE o l'assenza di contatti del condannato non costituiscono di per se' prova sufficiente dell'inadempimento se non e' accertato che l'azione esecutiva sia stata correttamente promossa dall'ufficio procedente.
- In caso di dubbio sulla regolarita' della fase esecutiva, il rimedio corretto e' l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame, con gli opportuni accertamenti sull'operato degli uffici competenti.
- La decisione rafforza il principio che l'esecuzione del giudicato penale richiede il rispetto della sequenza procedurale legislativamente prevista; responsabilita' diverse non possono essere impropriamente trasferite al soggetto sottoposto alla sanzione.
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