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Sentenza

Sentenza n. 14841/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) del Decreto del Commissario ad acta per l''attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, portante “ripiano dei dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell''articolo 9ter del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, unitamente all''Allegato 1, costituito dalla relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise prot. n. 205620/2022 del 13.12.2022 e ai suoi allegati; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023 e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202310711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro sanitario della Regione Molise relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e gli ulteriori atti presupposti relativi alla determinazione del payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato il decreto commissariale regionale di ripiano del payback sui dispositivi medici, unitamente ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, alla circolare ministeriale del 29 settembre 2019, all'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, al decreto ministeriale del 15 giugno 2012, alle intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni e agli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni e alle Province autonome richiedenti la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere o comunque l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il versamento da parte della ricorrente della quota del 25% degli importi richiesti a titolo di payback ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione dell'impugnazione degli atti relativi agli anni 2015-2018. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro il decreto commissariale, i decreti ministeriali e gli altri atti presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato lo svolgimento concreto della vicenda e la mancata opposizione delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in camera di consiglio e della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione ha determinato, nel caso concreto, il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione delle impugnazioni relative agli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara motivatamente di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza rende non più attuale la tutela richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge per l'assolvimento degli obblighi di payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a quegli importi, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi pendenti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando il comportamento successivo del ricorrente, consistente nell'adempimento dell'obbligazione controversa, rende non più utile una pronuncia sugli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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