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Sentenza

Sentenza n. 2219/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Dipartimento Regionale Tecnico che ordinava al Genio Civile di far presentare un progetto ai sensi dell’art. 96 d.P.R. 380/2001 e successiva nota del Genio Civile qualificata come integrazione di rapporto informativo, relativa alla verifica delle condizioni di sicurezza e all’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, due note amministrative relative a lavori di rinforzo del solaio di una chiostrina e alle condizioni di sicurezza dell’edificio. Ha dedotto, quanto alla prima nota, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione e istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato la variante progettuale perfezionatasi per silenzio-assenso, l’avvenuta sostituzione delle travi lignee con travi in acciaio, la relazione di fine lavori, il precedente giudicato del CGARS e la natura di intervento locale delle opere eseguite. Ha inoltre dedotto la nullità per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza CGARS n. 211/2020 e violazione dell’art. 96 d.P.R. 380/2001, assumendo che tale disposizione disciplini la verbalizzazione e la trasmissione all’autorità giudiziaria delle violazioni in materia sismica e non attribuisca il potere di imporre al privato la presentazione di un progetto di sanatoria o adeguamento. Con i motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota del Genio Civile deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione del principio di non aggravamento del procedimento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la verifica di sicurezza dell’intero edificio era già stata eseguita e depositata nel 2018 e che l’attività diretta all’eliminazione delle infiltrazioni era già stata avviata nell’ambito del giudizio civile.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività della memoria di replica del controinteressato, ritenendola depositata nel rispetto del termine di venti giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi accolto l’eccezione dell’Amministrazione relativa all’inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, ritenendo che entrambe le note impugnate avessero natura endoprocedimentale e non provvedimentale. La prima nota era formalmente indirizzata al Genio Civile e impartiva ordini a tale ufficio, mentre il ricorrente e gli altri soggetti erano stati raggiunti soltanto per conoscenza. L’atto costituiva una direttiva interorganica o un ordine di servizio, destinato a regolare i rapporti interni tra uffici regionali, senza imporre direttamente obblighi o sanzioni al privato. L’eventuale lesione della posizione del ricorrente sarebbe potuta derivare soltanto da successivi atti, quali un’ordinanza del Genio Civile, un ordine di presentazione della verifica sismica o un’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Anche la seconda nota, indirizzata agli uffici regionali e qualificata come integrazione di rapporto informativo, è stata ritenuta interna all’Amministrazione e non conclusiva del procedimento: essa si limitava a riferire gli esiti delle verifiche e a sollecitare successivi adempimenti, senza determinare in modo attuale e diretto la posizione del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo ogni ulteriore questione relativa alla legittimità sostanziale degli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500, oltre accessori, in favore dell’Amministrazione regionale; le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    fino a venti giorni liberi

    Il termine per il deposito delle memorie di replica è stato ritenuto rispettato quando il deposito è avvenuto venti giorni liberi prima dell’udienza pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata per contestare il difetto di motivazione e di istruttoria, ma il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per la natura non provvedimentale degli atti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti potenzialmente pregiudicati è compatibile con la natura endoprocedimentale dell’atto e non ne determina l’autonoma impugnabilità.

  • art. 96 d.P.R. 380/2001

    La questione relativa all’ambito del potere previsto dalla disposizione non è stata esaminata nel merito, poiché l’atto impugnato non è stato ritenuto direttamente lesivo.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il riferimento a eventuali provvedimenti sindacali contingibili e urgenti è stato considerato indicativo della natura meramente preparatoria della prima nota.

Massime di principio

  • Un atto indirizzato formalmente a un ufficio dell’amministrazione e contenente ordini o istruzioni rivolti esclusivamente a tale ufficio ha natura endoprocedimentale o interorganica quando non produce direttamente effetti obbligatori o sanzionatori nella sfera giuridica del privato.
  • La comunicazione di un atto interno al privato, effettuata per informarlo dell’avvio o dello svolgimento di un procedimento potenzialmente incidente sui suoi interessi, non attribuisce automaticamente all’atto natura provvedimentale né lo rende autonomamente impugnabile.
  • L’impugnabilità di un atto amministrativo richiede una lesione attuale e diretta della posizione giuridica del ricorrente; non è sufficiente una mera probabilità di effetti pregiudizievoli derivanti da futuri atti dell’amministrazione.
  • Quando la lesione diretta deriva soltanto da successivi provvedimenti conclusivi o immediatamente lesivi, il privato deve impugnare questi ultimi e non gli atti interni o preparatori che ne precedono l’adozione.
  • Un rapporto informativo o un’integrazione istruttoria, anche se contiene valutazioni tecniche e richiami a obblighi dei privati, conserva natura endoprocedimentale quando rinvia a futuri adempimenti e non definisce in modo attuale la posizione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentale

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