Cassazione Penale, Sentenza n. 26173/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna (reato indicato come art. 494 cod. pen.) per violazione del principio del ragionevole dubbio e per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che i messaggi pornografici inviati da un account fittizio potevano essere stati inviati da terzi usando il computer sul luogo di lavoro (accesso promiscuo, PC non protetto da password), che i tempi di invio erano molto rapidi e che mancava prova di un movente da parte di colleghi; ha pertanto chiesto che si riconoscesse il ragionevole dubbio sulla sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito (prima e secondo grado) fosse congrua e che la contestata alternativa fattuale fosse meramente congetturale e già esaminata dai giudici di merito. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (vietata rivalutazione del fatto) e che l'eccezione del "oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di cassazione richiede il richiamo ad elementi processuali concreti, non a mere ipotesi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma richiamata quale disposizione incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza ha confermato la responsabilità penale sulla base delle risultanze di merito senza riesaminare il fatto.
art. 192 cod. proc. pen. (citato come art. 192 del "codice di rito")
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e del principio del ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché fondata su ricostruzioni congetturali e non su elementi probatori concreti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata per la gestione del procedimento in Cassazione (trattazione senza intervento delle parti e conclusioni scritte), spiegando la modalità con cui il ricorso è stato trattato.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione in relazione al principio del "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte precisa che tale regola non autorizza la Suprema Corte a rivedere il merito dei fatti e che il ricorrente deve indicare elementi processuali concreti a sostegno del dubbio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma per irrogare le spese processuali e la sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito dei fatti: le critiche fondate su ricostruzioni alternative, se meramente congetturali, sono inammissibili.
- Quando si invoca il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" in Cassazione, occorre riferirsi a elementi concreti e acquisiti nel processo, non a ipotesi o deduzioni non documentate.
- Le decisioni "doppia conforme" (stessa valutazione in primo e secondo grado) rafforzano la presunzione di adeguatezza della motivazione e rendono più difficile il successo di censure in sede di legittimità.
- Per contestare la riferibilità di attività compiute da un computer sul luogo di lavoro è necessario allegare e documentare elementi specifici (es. prove di accessi terzi, testimonianze, log informatici) e non solo sottolineare la possibilità teorica di accesso da parte di altri.
- La mancanza di un movente o di risentimenti tra colleghi può essere ritenuta dal giudice un elemento che riduce la plausibilità dell'ipotesi di responsabilità di terzi, purché tale valutazione sia motivata e integrata da altri elementi probatori.
- Un ricorso privo di concretezza probatoria e ripetitivo rispetto alle valutazioni già eseguite può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni per la cassa delle ammende.
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