Sentenza del 05/06/2018 n. 3706 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Nullità della notifica effettuata irritualmente ossia senza la procedura internazionale (art. 142 c.p.c.) - Conseguente annullamento della cartella di pagamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha dichiarato la nullità della notifica dell'accertamento, in quanto eseguita senza rispettare la procedura notificatoria internazionale applicabile al contribuente residente all'estero. Di conseguenza, è stata annullata anche la cartella di pagamento fondata su tale accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'atto impositivo e della conseguente cartella di pagamento. Poiché risultava regolarmente iscritto all'AIRE e aveva comunicato all'anagrafe il trasferimento e la residenza all'estero, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita mediante la procedura internazionale prevista dall'art. 142 c.p.c. La notifica effettuata con modalità diverse è stata ritenuta irrituale e invalida.
Norme richiamate
Art. 142 del codice di procedura civile
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
Quando il destinatario dell'atto risiede all'estero, la notificazione deve rispettare la procedura internazionale prevista dalla norma e dagli strumenti applicabili. L'omessa osservanza di tale procedura rende invalida la notifica.
Massime di principio
- La regolarità dell'iscrizione all'AIRE e l'effettiva residenza all'estero impongono all'amministrazione di utilizzare le modalità di notificazione internazionali previste per i destinatari residenti fuori dall'Italia.
- La notifica eseguita con modalità ordinarie presso un indirizzo italiano, nonostante la conoscenza della residenza estera del contribuente, può essere contestata per invalidità.
- L'invalidità della notifica dell'atto presupposto può comportare l'annullamento della cartella di pagamento successiva, soprattutto quando il contribuente non abbia avuto una valida conoscenza legale dell'accertamento.
- Per sostenere la contestazione è importante dimostrare sia la tempestiva iscrizione all'AIRE o la comunicazione della residenza estera, sia l'effettiva residenza fuori dall'Italia al momento della notifica.
- La decisione riguarda la necessità di rispettare le regole di notificazione e non esclude, in generale, la possibilità per l'amministrazione di notificare validamente l'atto mediante una diversa procedura internazionale conforme alla legge.
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