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Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’Ordinanza n. -OMISSIS- Reg. Ord., di “Ingiunzione di demolizione di opere irregolari e di rispristino dello stato di previsione regolamentare”, prot. n. -OMISSIS-del 22.07.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle “opere in premessa individuate e descritte (aggetto balconi del 1° piano) realizzate in difformità rispetto alle previsioni regolamentari come sopra meglio esposte, di sgomberare i luoghi da ogni materiale risultante dalla demolizione e ripristinare lo status di legittimità regolarmente entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente”; - ove occorra dell’ordinanza di sospensione dei lavori n.-OMISSIS-/a.u., nella parte in cui ledono i diritti e gli interessi della ricorrente. - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quello impugnati, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202502365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino relativa ad aggetti di balconi realizzati in difformità dalle prescrizioni del regolamento edilizio comunale, nonché ordinanza di sospensione dei lavori ove lesiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale con cui era stata ingiunta la demolizione degli aggetti dei balconi del primo piano e il ripristino dello stato legittimo. La contestazione riguardava, in particolare, il superamento del limite di sporgenza rispetto alla larghezza stradale e il mancato rispetto dell’altezza minima dal marciapiede, dovuto alla pendenza della strada e alla differenza di quota rilevata presso un pilastro. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dei principi sull’autotutela, sostenendo che l’ordinanza costituisse un annullamento d’ufficio, sia pure parziale, del permesso di costruire, adottato oltre il termine annuale, senza adeguata motivazione sull’interesse pubblico e senza ponderazione degli interessi, in assenza di una falsa rappresentazione imputabile ai privati. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 68, comma 4, del regolamento edilizio comunale, nonché contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento, sul rilievo che il Comune aveva già valutato positivamente la conformità del progetto, compresa quella dei balconi. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 31 e 38 d.P.R. 380/2001 e la violazione del principio di proporzionalità, contestando la demolizione e sostenendo l’applicabilità della disciplina prevista per l’intervento realizzato in presenza di vizi del titolo edilizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che gli elaborati progettuali approvati rappresentassero il piano viario come sostanzialmente pianeggiante, indicando un’altezza libera sotto il balcone di 2,55 metri, mentre la strada era in pendenza e, presso il pilastro d’angolo, l’altezza reale era di 2,12 metri. L’omessa rappresentazione dell’acclività ha integrato una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi, idonea a indurre in errore l’amministrazione circa il rispetto dell’art. 68 del regolamento edilizio. Il Comune deve verificare coerenza e completezza della documentazione progettuale, ma non è tenuto a sostituire l’attività progettuale con rilievi altimetrici materiali e puntuali. Poiché la falsa rappresentazione aveva determinato l’errore dell’amministrazione, non era applicabile il limite temporale annuale dell’art. 21-nonies, né occorreva una specifica comparazione dell’interesse pubblico, ritenuto in re ipsa, anche perché la prescrizione violata tutela salubrità, fruibilità e sicurezza della viabilità. Il TAR ha escluso inoltre la sussistenza di un legittimo affidamento, essendo evidente ai privati, già in fase progettuale e realizzativa, la violazione delle altezze minime. Ha ritenuto proporzionata la demolizione, poiché l’annullamento del titolo era limitato alla sola difformità riscontrata e la porzione poteva essere qualificata come abusiva, sia nell’ipotesi di variazione essenziale sia in quella di parziale difformità. L’art. 38 d.P.R. 380/2001 è stato giudicato inconferente, poiché riguarda i casi di vizi procedurali del titolo, impossibilità di ripristino e buona fede del privato. Infine, la mancata indicazione nell’ordinanza dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio: l’acquisizione è una conseguenza distinta dell’inottemperanza, da disporre con successivo provvedimento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il limite temporale e gli ulteriori presupposti dell’annullamento d’ufficio non impediscono l’intervento quando il titolo edilizio sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato; in tale ipotesi l’interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi in re ipsa.

  • art. 68, comma 4, regolamento edilizio comunale

    Le prescrizioni relative alla sporgenza dei balconi e alle altezze minime dalla sede stradale devono essere valutate sulla base di elaborati progettuali completi e veritieri, comprensivi della rappresentazione della pendenza stradale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La porzione edilizia resa abusiva dall’annullamento parziale del titolo può essere assoggettata alla demolizione prevista per gli interventi abusivi.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come parziale difformità non impedisce, nel caso esaminato, l’ordine di demolizione della porzione difforme.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’intervento eseguito in base a permesso di costruire annullato riguarda fattispecie diverse, caratterizzate da vizi procedurali del titolo, impossibilità di ripristino e buona fede del privato; non si applica quando l’annullamento dipende da falsa rappresentazione imputabile al privato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di elaborati progettuali che rappresentano in modo non veritiero o incompleto elementi morfologici essenziali del sito, la pubblica amministrazione può procedere al ripristino della legalità anche oltre il termine ordinario previsto per l’annullamento d’ufficio, senza che il privato possa invocare un legittimo affidamento fondato sul titolo così ottenuto.
  • L’amministrazione può fare affidamento sulla completezza e veridicità degli elaborati progettuali e non è tenuta a sostituire l’attività tecnica del progettista mediante rilievi materiali puntuali dello stato dei luoghi; la pendenza di una strada costituisce elemento essenziale da rappresentare nel progetto edilizio quando incide sul rispetto delle altezze prescritte.
  • In presenza di una falsa rappresentazione che abbia indotto in errore l’amministrazione, l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia può essere considerato in re ipsa, soprattutto quando la prescrizione violata sia posta a tutela della salubrità, fruibilità e sicurezza della viabilità.
  • L’art. 38 d.P.R. 380/2001 non si applica all’annullamento del titolo edilizio determinato da falsa rappresentazione imputabile al privato, essendo riferito ai casi di vizi procedurali del titolo, impossibilità di ripristino e buona fede dell’interessato.
  • L’annullamento parziale del titolo edilizio e la conseguente demolizione della sola porzione difforme rispettano il principio di proporzionalità quando l’intervento repressivo è limitato alla violazione accertata.
  • L’indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale non costituisce requisito dell’ordinanza di demolizione, poiché l’acquisizione è una conseguenza distinta dell’inottemperanza e può essere disposta con successivo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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