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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16532/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Roma che aveva annullato la sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d'Italia a Franco Miscetti in qualità di direttore generale della BCC di Tarsia. La sanzione era scaturita da un'ispezione che aveva rilevato gravi irregolarità nella gestione della banca (carenze nel processo del credito, organizzative e nei controlli interni, violazioni degli obblighi di segnalazione e del coefficiente prudenziale). La Banca d'Italia deduceva che la Corte d'appello aveva valutato in modo formale l'incarico di Miscetti (distacco dalla Federazione e contenuto della lettera di incarico) senza esaminare l'attività concretamente svolta e senza applicare il criterio funzionale previsto dall'art. 144 TUB e dalla normativa di vigilanza, che individua come destinatari delle sanzioni chi esercita funzioni direttive di fatto, a prescindere dalla qualifica formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca d'Italia, ritenendo che la Corte d'appello avesse basato la decisione su elementi formali e non avesse svolto l'accertamento necessario sull'attività effettivamente svolta da Miscetti durante il periodo di distacco presso la BCC di Tarsia. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché proceda a verificare concretamente le funzioni esercitate dal ricorrente nel periodo rilevante e decida conseguentemente sulla responsabilità e sulle eventuali sanzioni. La Corte di Cassazione ha altresì disposto che il giudice di rinvio regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 144

    Articolo invocato come base per l'irrogazione di sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di gestione nelle banche. La Corte richiede un'interpretazione funzionale: rileva l'attività concretamente svolta indipendentemente dalla qualifica formale.

  • decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 51

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di adeguata organizzazione e controllo; contribuisce a definire le violazioni contestate per carenze organizzative.

  • decreto legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 53

    Norma relativa al processo del credito e alle responsabilità connesse; utilizzata per qualificare le irregolarità riscontrate nell'ispezione.

  • Circolare Banca d'Italia n. 229/1999

    Istruzioni di vigilanza richiamate per definire gli obblighi di controllo interno e i criteri di responsabilità; la Corte ne sottolinea l'importanza nell'accertare le funzioni sostanziali svolte.

  • Circolare Banca d'Italia n. 263/2006

    Richiamata fra le disposizioni di vigilanza aventi rilievo nella valutazione delle irregolarità aziendali e nella definizione dei doveri organizzativi e di controllo.

  • codice civile, art. 2639

    Riferimento normativo usato per richiamare criteri di attribuzione di responsabilità derivanti da poteri gestori e rappresentativi; utile a sostenere l'approccio funzionale all'individuazione del soggetto responsabile.

  • d.lgs. n. 481/1992 (attuazione direttiva bancaria) artt. 33 e 35

    Norme di contesto storico-normativo richiamate quale fonte da cui sono poi derivati gli artt. 144 e 135 del TUB; confermano l'approccio funzionale all'individuazione dei destinatari delle misure sanzionatorie.

  • legge n. 262/2005, art. 24, comma 1

    Norma richiamata con riferimento alla responsabilità solidale della banca e degli organi, usata per l'imposizione complessiva delle sanzioni pecuniarie.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato come parametro per censurare la Corte d'appello per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla concreta attività svolta dal resistente.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità e sanzioni per dirigenti bancari prevale il criterio funzionale: conta l'attività effettivamente svolta e i poteri esercitati di fatto, non la sola qualifica formale o il rapporto di lavoro con terzi.
  • La brevità temporale dell'incarico non esclude di per sé la sussistenza di responsabilità se il soggetto ha esercitato poteri gestori o ha partecipato alle decisioni rilevanti.
  • Il contenuto formale della lettera di incarico è un elemento che non esaurisce l'accertamento; il giudice deve valutare condotte concrete come la partecipazione alle istruttorie di credito e l'esercizio di poteri decisionali.
  • Il giudice di merito deve esplicitamente esaminare e motivare le risultanze probatorie relative all'attività sostanziale svolta dal destinatario della sanzione; l'omessa valutazione di tale fatto decisivo è motivo di cassazione.
  • La sussistenza di un vincolo disciplinare o di appartenenza a un ente diverso (es. federazione) non esclude automaticamente la configurabilità della responsabilità amministrativa e sanzionatoria nei confronti di chi esercita funzioni direttive nella singola banca.

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