Cassazione Penale, Ordinanza n. 07868/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la rilevanza penale della condotta, sostenendo in sostanza che l'episodio non integrasse evasione; la Corte di cassazione rileva però che il motivo è assolutamente generico rispetto alla motivazione di appello, la quale aveva fatto applicazione del consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o ragioni dell'allontanamento, valorizzando il comportamento tenuto dall'imputato dopo l'uscita dal pronto soccorso. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'esclusione delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva; anche tale doglianza è stata ritenuta generica, poiché la Corte territoriale aveva motivato sul diniego delle attenuanti e sulla recidiva in ragione della frequenza, numero e natura dei precedenti, indice di maggiore propensione a delinquere.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000.
art. 385 c.p.
È richiamato il consolidato orientamento secondo cui ogni allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione, indipendentemente da durata, distanza o motivi dell'allontanamento.
Massime di principio
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, qualsiasi allontanamento dal luogo di custodia senza preventiva autorizzazione integra il reato, senza che assumano rilievo la brevità dell'assenza, la limitata distanza percorsa o le ragioni soggettive che hanno determinato la violazione della vigilanza custodiale.
- Ai fini del controllo di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva in una critica generica e non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi quali numero, frequenza e natura dei precedenti penali, quali indici di una maggiore capacità a delinquere o di una più accentuata pericolosità.
- La recidiva può essere correttamente confermata ove il giudice di merito dia conto dei precedenti dell'imputato come indicatori di una stabile propensione al reato, con motivazione non meramente apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →