Cassazione Penale, Ordinanza n. 10583/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione delle norme processuali in relazione all'art. 525, comma 2, c.p.p., per la rinnovazione del dibattimento conseguente al mutamento del giudice e per l'utilizzo delle letture degli atti già assunti; 2) violazione dell'art. 210 c.p.p., sostenendo che un teste avrebbe dovuto essere esaminato come concorrente nel reato; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità ex art. 624-bis c.p., contestando la correttezza del ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali non ripetuti perché non richiesti, non ammessi o non più possibili. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva chiarito che il teste indicato non era mai stato iscritto come concorrente nel reato. Ha ritenuto il terzo motivo reiterativo e comunque manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. attiene al contrasto della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, contrasto che nella decisione impugnata non era ravvisabile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
individua il reato oggetto della conferma di responsabilità, ossia il furto in abitazione.
art. 625 nn. 2 e 5 c.p.
indica le aggravanti contestate e confermate in sentenza.
art. 525, comma 2, c.p.p.
invocato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui non è necessario il consenso delle parti per la lettura degli atti concernenti esami testimoniali non ripetuti perché non richiesti, non ammessi o non più possibili.
art. 210 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'omesso esame del teste come concorrente; la Corte respinge il motivo perché il teste non era mai stato iscritto come concorrente nel reato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte precisa che riguarda il contrasto dello sviluppo argomentativo con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
è richiamato nella motivazione per escludere che la sentenza impugnata presenti il vizio denunciato.
art. 617 c.p.p.
non menzionato nel testo.
Massime di principio
- In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali che non siano stati ripetuti perché non richiesti, non ammessi o non più possibili.
- La doglianza che invochi l'art. 210 c.p.p. presuppone che il soggetto sia effettivamente configurabile come concorrente nel reato; se tale qualità non risulta mai formalmente riconosciuta, la censura è infondata.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando il ragionamento della sentenza sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è sufficiente una critica meramente reiterativa o generica alla valutazione di responsabilità.
- La manifesta infondatezza dei motivi e la loro reiterazione rispetto a questioni già esaminate in appello giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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