Cassazione Civile, Ordinanza n. 00495/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito ritenendo imponibile la plusvalenza realizzata dalla cessione di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso tale decisione; successivamente la contribuente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex L. n. 197 del 2022 e per aver versato quanto dovuto. Il tema effettivamente deciso non è il merito tributario dell’accertamento, ma la verifica dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio a seguito della definizione agevolata, sulla base della documentazione depositata dalla contribuente entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e della documentazione attestante la presentazione dell’istanza e il pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso che fosse dovuto il c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
le controversie definibili non sono sospese... entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La Corte rileva che, se il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento, il processo resta sospeso fino al termine previsto e può essere definito secondo la disciplina speciale.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
La Corte applica la norma nel senso che il deposito della documentazione richiesta consente la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato perché tale misura è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto comportano la declaratoria di estinzione del processo secondo la disciplina speciale.
- La disciplina sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di merito, purché il contribuente assolva gli oneri documentali e di versamento richiesti dalla legge.
- Il c.d. doppio contributo unificato non può essere applicato in via analogica ai casi di estinzione del processo per definizione agevolata, essendo limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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