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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03172/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l'anno 2003, fondato su verifiche della Guardia di Finanza e su elementi tratti da un procedimento penale. L'Ufficio ha imputato al contribuente, quale reddito da lavoro dipendente, gli importi prelevati tramite assegni emessi dai conti di società di cui era legale rappresentante, nonché quelli connessi ad assegni emessi dal figlio su conti delle stesse società. Il contribuente non aveva fornito giustificazioni documentali alle richieste ex art. 32 DPR 600/1973. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto, ritenendo, tra l'altro, che fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e che non fossero state adeguatamente provate ragioni di urgenza. L'Agenzia ha proposto due ricorsi per cassazione: contro la sentenza resa sulla revocazione, deducendo violazione degli artt. 100 e 395 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non decisivo l'asserito errore di fatto relativo alla mancata produzione della denuncia penale; contro la sentenza di appello, deducendo violazione dell'art. 43 DPR 600/1973, dell'art. 4 L. 74/2000 e dell'art. 331 c.p.p. sul raddoppio dei termini, nonché falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 sulla nullità dell'accertamento anticipato. Il contribuente ha resistito eccependo anche la tardività dell'impugnazione per mancato perfezionamento della notifica e la sua successiva riattivazione oltre il limite ragionevole.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Quanto al ricorso contro la sentenza sulla revocazione, lo ha dichiarato inammissibile perché l'errore di fatto denunciato non era decisivo, essendo la sentenza di appello sorretta anche da un'autonoma ratio decidendi relativa alla violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, lo ha anch'esso dichiarato inammissibile per tardività della notifica del ricorso per cassazione: il primo tentativo di notifica non era andato a buon fine e la nuova notifica era stata riattivata oltre il termine ragionevole, senza prova di circostanze eccezionali. In entrambi i casi l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché l'Amministrazione è difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/1973

    consente all'Ufficio di richiedere chiarimenti e giustificazioni al contribuente in sede di accertamento; il contribuente che non risponde o non documenta espone le movimentazioni a recupero reddituale secondo la ricostruzione dell'Ufficio.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    impone il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza; la mera esigenza di rispettare i termini decadenziali non è sufficiente a giustificare l'anticipazione.

  • art. 43 DPR 600/1973

    richiamato in tema di termini decadenziali per l'emissione dell'accertamento, ma non ritenuto idoneo, da solo, a integrare l'urgenza necessaria per derogare al termine dilatorio.

  • art. 4 L. 74/2000

    richiamato dall'Ufficio nel quadro dell'accertamento fondato su elementi penali e fiscali, senza che la Corte ne esamini autonomamente il merito sostanziale.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato per la denuncia penale utilizzata a supporto dell'accertamento e per il tema del raddoppio dei termini.

  • art. 100 c.p.c.

    evocato insieme all'art. 395 c.p.c. per contestare la declaratoria di inammissibilità della revocazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo decisivo, immediatamente riscontrabile dagli atti e non incidente su un punto controverso deciso dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 327 c.p.c.

    la tardività del ricorso è valutata rispetto al termine lungo di impugnazione; nel caso concreto il primo tentativo utile di notifica non ha conservato gli effetti per il successivo ritardo nella riattivazione.

  • art. 369, ultimo comma c.p.c.

    richiamato per il rituale deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.

  • art. 335 c.p.c.

    utilizzato in via analogica per disporre la riunione di ricorsi per cassazione proposti contro due decisioni connesse.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    non applicato perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo se consiste in una svista percettiva decisiva, immediatamente verificabile dagli atti, e non quando la decisione impugnata sia sorretta anche da una distinta ratio decidendi autonoma e sufficiente.
  • La mera necessità di rispettare i termini decadenziali dell'accertamento non integra, di regola, una ragione di particolare urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
  • Se la notificazione di un ricorso per cassazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza; in difetto di tempestiva ripresa entro un termine ragionevole, il ricorso resta tardivo.
  • La variazione del domicilio eletto può rilevare ai fini delle notificazioni successive se la controparte ne abbia legale conoscenza; tuttavia ciò non elimina l'onere del notificante di attivarsi senza ritardo quando la prima notifica non vada a buon fine.
  • Quando un ricorso è proposto contro due decisioni connesse, la Corte può disporne la riunione per esigenze di economia processuale e per l'interdipendenza delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

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