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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23160/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con la sentenza di patteggiamento del 05/10/2021 per il reato di cui all'art. 590-bis co. 1 c.p.; dedotta violazione dell'art. 222 cod. strada e carenza/contraddittorietà della motivazione, con richiamo alla sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo della revoca e impone al giudice una valutazione concreta, ove non ricorrano le aggravanti previste, della possibilità di applicare la sospensione della patente invece della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della revoca della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, altra sezione, per una nuova valutazione in ordine alla sanzione accessoria. Rimane confermato il patteggiamento e la restante statuizione (pena sostituita con multa, sospensione condizionale, ecc.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la Corte afferma che la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 è equiparabile a una condanna ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto al reato.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma sostanziale per il reato contestato (lesioni personali stradali); la sentenza di merito ha condannato l'imputato per la fattispecie prevista dal comma 1.

  • art. 222 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa".

    Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 la revoca non è più automatica in tutti i casi di condanna per reati stradali; il giudice deve valutare le circostanze concrete e, ove non ricorrano le ipotesi aggravate (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), può disporre la sospensione della patente piuttosto che la revoca.

  • L. 41/2016 (norme introducenti omicidio e lesioni stradali)

    Ha introdotto le fattispecie aggravate (omicidio e lesioni stradali) che hanno inciso sulle sanzioni accessorie; la Consulta ha precisato che non tutte le ipotesi previste da detta legge giustificano automaticamente la revoca.

  • art. 53, co. 1 L. 689/1981

    Consente la sostituzione della pena detentiva con una misura pecuniaria; nella fattispecie è stata applicata la sostituzione con euro 15.000.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è equiparata a una condanna ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, che non possono essere pattuite dalle parti come oggetto di deroga.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, l'applicazione della revoca della patente non è più automatica per tutte le condanne per omicidio e lesioni stradali: il giudice deve motivare la scelta tra revoca e sospensione valutando le circostanze concrete e la gravità (in particolare le aggravanti legate a guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti).
  • Se il giudice, anche nel patteggiamento, omette di fornire adeguata motivazione circa il tipo e la durata della sanzione amministrativa accessoria, la statuizione relativa a tale sanzione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.
  • L'accordo tra le parti non può vincolare il giudice rispetto all'applicazione o alla durata delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; eventuali clausole in tal senso sono inapplicabili.
  • In casi simili, il difensore può impugnare davanti alla Cassazione la sola parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria anche se il resto della sentenza di patteggiamento è confermato.

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