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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29452/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto; con il secondo motivo, l'illegittima applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle relative argomentazioni. Inoltre, il primo motivo era costruito come richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e di diversa lettura delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità, senza indicare contraddizioni, manifesta illogicità o specifici travisamenti della prova. Quanto alla recidiva, il ricorrente contestava la sua sussistenza, ma la Corte osserva che il giudice di merito aveva applicato correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza, valutando in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e le pregresse condanne, nonché la capacità delle precedenti condotte di indicare una perdurante inclinazione al delitto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come parametro per la valutazione concreta della recidiva, dovendo il giudice considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non limitandosi alla mera gravità astratta o alla distanza temporale dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo che siano dedotti specifici vizi di motivazione nei limiti consentiti, come manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento di specifiche emergenze processuali.
  • La recidiva non può essere affermata in base alla sola gravità dei fatti o al mero arco temporale tra i reati: il giudice deve compiere una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando se le pregresse condotte siano indice di una perdurante inclinazione al delitto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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