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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10384/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riduzione della pensione indiretta spettante a seguito del decesso del coniuge, disposta dalla cassa previdenziale in ragione del percepimento, da parte della beneficiaria, di redditi di impresa tra il 2011 e il 2015. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della decurtazione, il ripristino della pensione nella misura originaria e la restituzione delle somme trattenute. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la qualificazione dei redditi d’impresa e, in particolare, ha contestato che i redditi imputati alla partecipazione in società di persone potessero essere considerati redditi di impresa rilevanti ai fini del taglio pensionistico. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sull’indebito pensionistico e sulla ripetibilità delle somme, sostenendo che la riduzione e le trattenute non fossero ripetibili. Nel corso del giudizio ha richiamato anche lo ius superveniens e la pronuncia della Corte costituzionale sul cumulo tra trattamento ai superstiti e redditi aggiuntivi, ma tale questione non risultava compiutamente devoluta nei motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini contributivi e previdenziali, i redditi prodotti in forma associata dalle società di persone sono assimilabili ai redditi d’impresa e sono imputati al socio indipendentemente dalla percezione, secondo il principio di trasparenza fiscale e l’immedesimazione tra società e socio. Ha respinto anche il secondo motivo, precisando che la disciplina speciale che limita la ripetibilità dell’indebito pensionistico riguarda le prestazioni dell’AGO e delle gestioni obbligatorie ad essa collegate, e non è estensibile, in assenza di una base normativa, alle pensioni erogate da una cassa previdenziale privatizzata. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale sul cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi potesse incidere sul giudizio, perché nel caso concreto mancavano gli elementi fattuali necessari e la specifica questione non era stata introdotta nei motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non fonda la decisione su di esso; viene evocato per contestare la qualificazione del reddito di impresa.

  • art. 49 legge n. 88/1989

    Richiamato nel primo motivo; non costituisce il fondamento decisorio dell’ordinanza.

  • art. 3 legge n. 45/1986

    Richiamato nel primo motivo; non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1 legge n. 233/1990

    Richiamato nel primo motivo; utilizzato nel ragionamento della parte ma non come base autonoma della decisione.

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992

    Richiamato nel primo motivo e nel riferimento alla giurisprudenza costituzionale sulla contribuzione dei redditi dei soci di società di persone.

  • artt. 5 e 6 d.P.R. n. 917/1986

    Le norme fiscali sono assunte come criterio per qualificare i redditi di società di persone come redditi di impresa imputati al socio indipendentemente dalla percezione.

  • art. 18 del Regolamento previdenziale della Cassa

    Prevede la riduzione della pensione quando il titolare possieda altri redditi da lavoro autonomo, dipendente o da impresa, secondo percentuali analoghe a quelle delle pensioni INPS.

  • art. 13 legge n. 412/1991

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che la disciplina di sanatoria/ripetibilità da essa prevista opera per le pensioni dell’AGO e non si estende alle casse privatizzate.

  • art. 52 legge n. 88/1989

    Interpretato con l’art. 13 legge n. 412/1991 come disciplina speciale della ripetibilità dell’indebito riferita alle prestazioni dell’AGO e delle gestioni obbligatorie collegate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza entro il termine assegnato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 3 Cost.

    Evocato in relazione alla giurisprudenza costituzionale sul cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi e sulla ragionevolezza della decurtazione.

Massime di principio

  • Ai fini previdenziali, la qualificazione dei redditi rilevanti per l’incidenza sulla prestazione può essere desunta in coerenza con la disciplina fiscale, sicché i redditi delle società di persone sono imputati al socio e considerati redditi di impresa anche se non percepiti direttamente.
  • La partecipazione a una società di persone può integrare, ai fini della riduzione di una pensione collegata al possesso di altri redditi, un reddito di impresa rilevante in capo al socio-beneficiario della prestazione.
  • La disciplina speciale che limita la ripetibilità dell’indebito pensionistico è di stretta interpretazione e non è estensibile in via analogica alle prestazioni erogate da casse previdenziali privatizzate, in assenza di espresso supporto normativo.
  • L’eventuale ius superveniens favorevole può essere valorizzato in cassazione solo se la nuova questione è compatibile con gli accertamenti di fatto già risultanti dalla sentenza impugnata e se i presupposti fattuali sono stati dedotti nei motivi di ricorso.
  • La censura relativa alla ripetibilità delle somme e alla neutralizzazione del cumulo deve essere specificamente dedotta; in mancanza, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non conduce di per sé alla cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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