Sentenza n. 481/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Pizzoli sull’istanza notificata il 4 ottobre 2022 con cui i ricorrenti gli hanno chiesto di assumere i provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio asseritamente eseguito dall’Associazione controinteressata sul fondo di uso civico sito in Pizzoli, ricadente in Catasto al fg. 56, mappale 224; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Meo Orietta il 30/8/2023: - della nota/provvedimento del Sindaco di Pizzoli del 18 maggio 2023, nonché degli atti ad esso presupposti e, segnatamente, il verbale di estremi non conosciuti con cui il Comune di Pizzoli ha accertato la regolarità edilizia del poligono della Amiternum Academy;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza volta all'adozione di provvedimenti repressivi edilizi e successiva nota del Sindaco che ha riscontrato l'istanza affermando la regolarità delle opere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pizzoli su un'istanza diretta a ottenere la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un poligono di tiro realizzato dall'associazione controinteressata su un fondo di uso civico. Assumevano che le opere fossero state realizzate senza un idoneo titolo edilizio, sulla base di mere CILA, in contrasto con la destinazione urbanistica agricola ed ex cave, in difformità dagli elaborati progettuali e dall'autorizzazione paesaggistica e su area gravata da uso civico e vincolo paesaggistico. I ricorrenti hanno dedotto di essere titolari dei diritti collettivi sulle terre civiche e, alcuni, di risiedere nelle vicinanze del poligono. Nel corso del giudizio il Sindaco ha adottato una nota del 18 maggio 2023, contestata con motivi aggiunti, sostenendo l'assenza di un obbligo giuridico di provvedere, la natura meramente istruttoria delle richieste e il carattere discrezionale dell'eventuale autotutela, ma affermando anche la legittimità delle opere. I motivi aggiunti hanno censurato tale nota sotto molteplici profili, tutti relativi all'illegittimità edilizia delle opere. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso sul silenzio, l'inammissibilità dei motivi aggiunti per la natura non provvedimentale della nota e, comunque, il difetto di interesse a ricorrere. Il TAR ha esaminato preliminarmente la legittimazione e l'interesse, anche alla luce di un precedente giudizio tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, definito dal Consiglio di Stato con declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di interesse a ricorrere, assorbendo ogni altra eccezione. Ha ritenuto che la posizione legittimante fosse fondata sulla qualità di cittadini appartenenti alla collettività titolare degli usi civici, ma che i ricorrenti non avessero dimostrato di vantare diritti di uso civico riferibili al Comune di Pizzoli. La mera prospettazione di una controversia sull'appartenenza dell'area non è stata ritenuta sufficiente. Quanto alla vicinitas, il Collegio ha rilevato che essa era stata allegata in modo generico e contraddittorio, senza precisa indicazione della località e della distanza dal poligono, né prova dell'attualità delle residenze; inoltre le perizie fonometriche riguardavano soltanto alcuni ricorrenti, evidenziando l'eterogeneità delle rispettive posizioni e un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso collettivo. In ogni caso, richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 22 del 2021, il TAR ha affermato che la sola vicinitas non integra automaticamente l'interesse al ricorso, essendo necessario dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento. Anche il dedotto danno alla salute è stato ritenuto generico, riferito soltanto ad alcuni ricorrenti e non collegato alle censure, che riguardavano esclusivamente profili di illegittimità edilizia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 56 CAD
Richiamato dal Collegio quale base della regola di pubblicazione delle sentenze amministrative sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, che ha consentito la conoscibilità del precedente giudizio tra le parti.
l. 16 giugno 1927, n. 1766
Richiamata quale normativa di riferimento in materia di usi civici; gli usi civici sono descritti come diritti spettanti a una collettività e esercitabili uti singuli dai suoi componenti.
art. 75 R.D. 332/1928
Richiamato in relazione alla prospettata costituzione di un'amministrazione separata dei beni di uso civico; la mera attivazione di tale iniziativa non dimostra, secondo il giudice, la titolarità dei diritti civici sull'area.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La legittimazione a tutelare in giudizio diritti di uso civico presuppone la dimostrazione dell'appartenenza del ricorrente alla collettività titolare dei diritti civici riferiti allo specifico territorio; la mera allegazione della qualità di cittadino o di cives, senza prova del collegamento con l'area controversa, non è sufficiente.
- La mera vicinitas rispetto a un'opera o a un intervento non dimostra automaticamente l'interesse concreto e attuale al ricorso: il ricorrente deve indicare e provare uno specifico pregiudizio derivante dall'intervento impugnato.
- Quando la vicinitas è allegata in modo generico o contraddittorio, senza precisa indicazione della distanza e senza prova dell'attualità del rapporto con il luogo, essa non è idonea a fondare legittimazione e interesse a ricorrere.
- Nel ricorso collettivo, l'eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti, derivante dalla diversa collocazione abitativa e dalla mancanza di un pregiudizio comune dimostrato, può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il pregiudizio alla salute invocato per fondare l'interesse a ricorrere deve essere specificamente riferito ai singoli ricorrenti, adeguatamente dimostrato e collegato alle censure proposte; una generica allegazione di stress o disturbo non è sufficiente.
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