Sentenza n. 1060/2026 - Napoli, Sezione 7
avverso e per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità 1) del provvedimento n.387 del 22.12.2023, reso dal Ministero della Cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale, recante: “dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) e d)” del Codice dei Beni Culturali in relazione all’immobile denominato “Cantina Scorciarini Coppola”, ubicato in Piedimonte Matese (CE), in via Ravegone, s.n.c., distinto al N.C.E.U. sub Foglio n. 12, p.lla 5605 sub 2-4-5-6-7-8 e p.lla 5831; in uno alla notifica del 4.1.2024, prot. n. 242; 2) della nota n.18642-P del 13.9.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento comunicava l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale; 3) della relazione del Soprintendente di Caserta, acquisita al protocollo com.le n.20801 del 14.9.2023; 4) della nota soprintendizia prot. n. 25316 del 18.12.2023, recante riscontro alle osservazioni prot. n. 24249-A del 4.12.2023; 5) della nota prot. n.25331-P del 18.12.2023, con la quale la Soprintendenza chiudeva la fase istruttoria; 6) della determina di accoglimento della proposta resa dalla Commissione regionale nella seduta del 20.12.2023; 7) della nota di trasmissione prot. n.11599 del 27.12.2023; 8) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante e conseguente vincolo culturale sull'immobile denominato "Cantina Scorciarini Coppola", con gli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile e gli atti presupposti, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 18 l. 241/1990, degli artt. 10 e seguenti d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017, nonché eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, irrazionalità, illogicità, imparzialità, manifesta ingiustizia, sviamento, carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che la relazione della Soprintendenza fosse apodittica e stereotipata, priva di adeguata descrizione e documentazione fotografica dell'immobile e fondata su una ricostruzione storico-scientifica contraddittoria quanto all'epoca della produzione del vino Pallagrello e alla datazione del fabbricato. Hanno inoltre contestato la qualificazione dell'immobile come dimora rurale signorile neogotica, la rilevanza delle botti, la mancata indicazione di fonti bibliografiche e archivistiche, nonché l'idoneità di un manufatto degradato e in parte trasformato a giustificare l'imposizione del vincolo. È stata infine dedotta l'illegittimità derivata del decreto finale per i vizi asseritamente affliggenti la relazione soprintendentizia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata e istruita la relazione della Soprintendenza, rilevando che essa indicava il sopralluogo, il confronto tra la documentazione ante intervento e lo stato attuale, le caratteristiche storiche, architettoniche e decorative dell'immobile, il collegamento con la produzione del Pallagrello e la presenza di elementi qualificanti quali la torre colombaia, la cupola maiolicata, le finiture dei fronti e le tracce di decorazione neogotica. La mancata produzione in giudizio di alcune fotografie allegate alla relazione non ha determinato l'illegittimità dell'atto, anche perché la documentazione prodotta dai ricorrenti consentiva di verificare gli elementi controversi e non risultava presentata un'apposita istanza di accesso agli atti. Il giudice ha escluso la contraddizione tra la produzione del Pallagrello attestata nel XVIII secolo e la realizzazione della cantina nei primi decenni dell'Ottocento, osservando che la produzione poteva essere proseguita dalla famiglia proprietaria in epoca successiva. Ha inoltre ritenuto che il vincolo non si fondasse soltanto sul valore storico-testimoniale connesso al vino, ma anche sull'unicità dell'edificio rurale e sui suoi elementi architettonici. Lo stato di degrado, le alterazioni e la perdita di alcune parti del manufatto non impediscono di per sé la tutela, quando permangano elementi idonei a esprimere il valore culturale o a giustificare la conservazione del bene. La dichiarazione ministeriale è stata ritenuta adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo e l'allegazione della dettagliata relazione storico-artistica, nonché preceduta da un'istruttoria adeguata e dal riscontro alle osservazioni dei privati. Il TAR ha ribadito che la dichiarazione di interesse culturale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità, incoerenza, incompletezza o erroneità del criterio tecnico; i ricorrenti non hanno dimostrato che il giudizio ministeriale fosse scientificamente inaccettabile. Respinta anche la censura di illegittimità derivata. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Ministero; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. 42/2004
dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante
La norma costituisce la base del potere di dichiarare l'interesse culturale particolarmente importante dell'immobile.
artt. 13 e 14 d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di interesse culturale è adottata all'esito del procedimento ministeriale previsto dal Codice dei beni culturali.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di tutela può essere motivato per relationem mediante il richiamo e l'allegazione della dettagliata relazione storico-artistica che espone le ragioni storico-artistiche e tecniche della tutela.
artt. 1, 2 e 18 l. 241/1990
Sono stati invocati dai ricorrenti con riferimento ai principi generali dell'azione amministrativa e agli obblighi procedimentali, ma il TAR non ha ravvisato violazioni.
d.P.R. 31/2017
La disciplina paesaggistica non è stata ritenuta sufficiente a garantire la conservazione delle finiture e delle caratteristiche materiche e tipologiche dell'edificio, sicché non escludeva la necessità del distinto vincolo culturale.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata ritenuta sussistente.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di giudizio a carico dei ricorrenti secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione preposta alla tutela; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza, completezza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
- Il privato che contesti il giudizio ministeriale sull'interesse culturale può contestarne anche il nucleo valutativo, ma deve dimostrare che l'apprezzamento tecnico-scientifico dell'amministrazione sia scientificamente inaccettabile; la mera prospettazione di una diversa ricostruzione storica o valutazione architettonica non è sufficiente.
- Lo stato di degrado, la perdita di alcune componenti originarie o le trasformazioni intervenute nel tempo non impediscono di per sé la dichiarazione di interesse culturale, quando le rimanenze del bene conservino valori testimoniali, storici o architettonici idonei a giustificare la tutela.
- La dichiarazione di interesse culturale è adeguatamente motivata per relationem quando richiama e allega una relazione storico-artistica dettagliata, contenente la ricostruzione storica, la descrizione degli elementi architettonici e le ragioni tecniche della tutela, e l'amministrazione abbia esaminato e puntualmente riscontrato le osservazioni dell'interessato.
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