Sentenza n. 2543/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, dell’Ordinanza di sgombero coatto amministrativo n.-OMISSIS- emessa dal Comune di Napoli- Area Amministrativa Patrimonio – Servizio politiche per la Casa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coatto amministrativo ad horas di un alloggio ERP occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Napoli, richiamando l’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, ha disposto il rilascio coattivo di un alloggio ERP occupato senza titolo, anche a seguito dell’inottemperanza a una precedente diffida al rilascio. Ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo anche la tutela cautelare. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda un rapporto paritetico relativo all’occupazione dell’immobile e il diritto di procedere al rilascio coattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che, in materia di alloggi ERP, il criterio distintivo sia costituito dalla fase del rapporto: le controversie anteriori al provvedimento di assegnazione, inerenti all’esercizio di pubblici poteri, spettano al giudice amministrativo; quelle successive all’assegnazione, o comunque relative all’occupazione e al rilascio dell’immobile, attengono invece a un rapporto paritetico e spettano al giudice ordinario. L’ordine di rilascio dell’alloggio ERP occupato senza titolo è considerato un atto imposto dalla legge, non espressione di discrezionalità amministrativa nella ponderazione dell’interesse pubblico. Anche l’eventuale illegittimità della diffida e dell’ordine di sgombero può essere valutata dal giudice ordinario mediante disapplicazione, nell’ambito della cognizione sul diritto di procedere esecutivamente al rilascio. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 30 regolamento regionale n. 11/2019
con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo
La disposizione consente al Comune territorialmente competente di ordinare il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo; l’ordine costituisce applicazione vincolata della disciplina e non esercizio di discrezionalità amministrativa.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini di legge, conservando gli effetti processuali della domanda secondo le regole sulla translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendo i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
art. 56 c.p.a.
La tutela cautelare monocratica richiesta dalla ricorrente è stata negata in ragione dei profili di inammissibilità derivanti dal difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: spettano al giudice amministrativo le controversie anteriori all’assegnazione, riconducibili all’esercizio di pubblici poteri, mentre spettano al giudice ordinario quelle successive all’assegnazione o comunque inerenti all’occupazione e al rilascio dell’immobile nell’ambito di un rapporto paritetico.
- La controversia proposta contro un ordine di rilascio o di sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’ordine è espressione di un’attività vincolata dalla legge e incide sul diritto dell’amministrazione di ottenere il rilascio, non su una posizione di interesse legittimo.
- Il giudice ordinario, chiamato a decidere sul diritto di procedere al rilascio coattivo di un alloggio ERP, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti, quali la diffida al rilascio e l’ordine di sgombero, ove ne ravvisi l’illegittimità.
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