Cassazione Penale, Sentenza n. 8329/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto nella motivazione della sentenza di legittimità del 02/07/2020: la Corte avrebbe attribuito ad "Francesco" Schiavone (detto "Sandokan", il capo) dichiarazioni che in realtà erano state rese da "Nicola" Schiavone (figlio di Francesco) il 21/09/2018. La difesa sosteneva che il verbale di Nicola, prodotto in cassazione, dimostrava l'assenza di qualsiasi riferimento al Borrata da parte dei collaboratori di giustizia e l'assenza di casi di intestazione fittizia a suo nome, mettendo in crisi la valutazione probatoria che aveva fondato la condanna; la Corte di cassazione, invece, motivò l'irrilevanza del verbale ritenendo che Francesco, in quanto capo, non conoscesse tutti gli affiliati, e quindi la mancata menzione non dimostrava nulla.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistere l'errore materiale della precedente decisione nel fatto che il verbale era stato attribuito alla persona sbagliata (Nicola vs Francesco). Per questa ragione la sentenza impugnata (la propria decisione del 02/07/2020) è stata annullata nella parte rescindente e il ricorso rimandato per riesame. Tuttavia, sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto che il verbale allegato (dichiarazioni di Nicola) fosse, in ogni caso, inammissibile come nuovo mezzo probatorio in sede di legittimità e/o irrilevante rispetto alla decisione di merito già fondata essenzialmente sulle intercettazioni. Di conseguenza, richiamando la precedente motivazione ove non incisa dall'errore di nominativo, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello confermando sostanzialmente la condanna.
Norme richiamate
Ricorso straordinario per errore di fatto / principi di annullamento rescindente
La Corte riconosce che un errore materiale sul fatto (es. errata attribuzione dell'autore di una dichiarazione) può giustificare l'annullamento rescindente della propria decisione e il rinvio per rinnovata valutazione, se l'errore ha inciso sulla decisione
Divieto di riesame del merito in sede di legittimità (principio processuale)
La Corte ricorda l'inammissibilità, in Cassazione, di chiedere una nuova valutazione di merito su materiale probatorio nuovo introdotto in sede di legittimità; la produzione di atti nuovi in cassazione è generalmente irrilevante e inammissibile quando mira a rinnovare il processo probatorio
Massime di principio
- Un errore materiale identificabile (es. confusione di nominativi in una motivazione) può giustificare l'annullamento della decisione e il rinvio per rivalutazione se l'errore ha inciso sulla decisione; va però dimostrato che l'errore è determinante
- La Cassazione non è la sede per introdurre e ottenere la valutazione di nuovi elementi probatori (novità) che non siano stati esaminati in giudizio di merito; tali tentativi sono spesso dichiarati inammissibili
- La semplice omissione di un nome in brani di verbali omissati non prova automaticamente l'assenza di riferimenti in altri atti o interrogatori: occorre verificare il fascicolo di merito e la completezza degli atti prodotti precedentemente
- Se la decisione di merito si fonda su elementi distinti e solidi (es. intercettazioni) la produzione di dichiarazioni successive e generiche di collaboratori può risultare irrilevante per modificare l'esito del giudizio
- Quando si contesta la motivazione per 'illogicità' o 'incompletezza', è essenziale dimostrare il nesso tra la presunta omissione/errore e l'esito della decisione affinché il rimedio in Cassazione o per errore di fatto abbia successo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8301/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8303/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2022 del 10/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →