Cassazione Civile, Ordinanza n. 41284/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società debitrice il pagamento di una somma dovuta in forza di un contratto di finanziamento/mutuo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo valido il contratto e la clausola di tasso. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, sostenendo che vi fosse difformità tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato, perché nel piano di ammortamento il tasso applicato sarebbe variato dal 5,78% al 6,44% nonostante la previsione di un tasso fisso del 5,70%, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto e nullità della clausola. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa antiusura e delle norme sulla nullità per sostenere la nullità della clausola di salvaguardia. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha osservato che il piano di ammortamento allegato al contratto indicava tutte le rate costanti con distinzione tra quota capitale e quota interessi, sicché l'oggetto del contratto risultava pienamente determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.; l'eventuale divergenza tra il tasso pattuito e quello risultante in concreto dalle rate attiene semmai all'esecuzione o al calcolo degli interessi, non alla validità della clausola. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il precedente di legittimità sulla clausola di salvaguardia, ritenendola non contraria a norme imperative perché diretta ad assicurare il rispetto del divieto di pattuire interessi usurari; inoltre ha rilevato che la ricorrente non si era confrontata con l'accertamento di merito, fondato sulla consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il tasso effettivamente applicato era comunque inferiore alla soglia antiusura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1346 c.c.
Il requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto è soddisfatto quando il piano di ammortamento allegato consente di individuare ex ante tutte le rate, la quota capitale e la quota interessi.
art. 1418 c.c.
La nullità per violazione di norme imperative non ricorre nel caso esaminato, perché la clausola contestata non è contraria all'ordine pubblico antiusura.
art. 1419 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la dedotta nullità della clausola; la Corte non ravvisa alcuna nullità della pattuizione da estendere al contratto.
art. 1284 c.c.
Richiamato quale parametro relativo alla pattuizione degli interessi, ma la Corte reputa infondata la censura perché il contratto prevedeva un tasso determinato.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
La doglianza non supera il rilievo che il piano di ammortamento rendeva determinato il contenuto economico del finanziamento.
L. n. 108/1996
La clausola di salvaguardia è ritenuta coerente con la disciplina antiusura, in quanto diretta a impedire il superamento della soglia.
art. 644 c.p.
Richiamato come norma che presidia il divieto di pattuire interessi usurari; la clausola di salvaguardia non lo elude.
art. 1815 c.c.
Richiamato in tema di conseguenze dell'usurarietà; la Corte osserva però che la verifica rilevante è sul tasso effettivamente applicato.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel motivo sulla presunta nullità della clausola di salvaguardia, ma la Corte esclude che essa contrasti con l'autonomia contrattuale nei limiti di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato per il procedimento camerale non partecipato e per la gestione del ricorso in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. n. 26286/2019
Richiamata per il principio secondo cui la clausola di salvaguardia non è nulla né contraria a norme imperative, perché rende effettivo il divieto di usura.
Sezioni Unite n. 19597/2020
Richiamata per affermare che, ai fini della valutazione di usurarietà, rileva il tasso effettivamente applicato in concreto e non quello meramente pattuito.
Massime di principio
- La determinatezza dell'oggetto di un contratto di finanziamento è integrata quando il piano di ammortamento allegato consente di conoscere ex ante il numero e l'importo delle rate, nonché la ripartizione tra capitale e interessi.
- L'eventuale difformità tra tasso pattuito e tasso concretamente risultante dall'esecuzione del piano non incide, di per sé, sulla validità della clausola di interessi, ma può semmai rilevare sul piano dell'esatto adempimento o del calcolo dell'esposizione debitoria.
- La clausola di salvaguardia antiusura non è nulla per contrarietà a norme imperative, poiché è funzionale a impedire il superamento della soglia usuraria e quindi a dare attuazione al divieto di interessi usurari.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà, ciò che conta è il tasso effettivamente applicato in concreto nel rapporto, non il solo tasso astrattamente pattuito.
- In sede di legittimità, la censura che deduce usura o nullità deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti sul tasso effettivo applicato; in difetto, la doglianza è infondata.
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