Ordinanza n. 3614/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 17/05/2023, tramite assicurata postale n. 055979194021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso, depositato l'11 marzo 2025, è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 4 maggio 2026, poiché nel termine annuale dal deposito non era stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione prevista dall'art. 71, comma 1, c.p.a. La ricorrente ha quindi depositato il 6 maggio 2026 un'istanza di rimessione in termini, non notificata alle Amministrazioni resistenti costituite, deducendo gravi impedimenti del difensore e riproponendo in via subordinata il ricorso già depositato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di perenzione. L'istanza depositata dalla ricorrente non era idonea a costituire formale opposizione perché, ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a., non era stata notificata alle Amministrazioni resistenti costituite. Il Collegio ha inoltre ritenuto inammissibile la rimessione in termini perché proposta nell'ambito di un processo ormai estinto e, comunque, non adeguatamente giustificata: le ragioni addotte non rendevano oggettivamente impossibile il compimento di un adempimento minimo, esperibile telematicamente, quale la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza. La riproposizione subordinata del ricorso non ha inciso sull'estinzione del giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 300 euro, oltre accessori e spese generali, in favore delle Amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 81 c.p.a.
nel termine annuale dal deposito dello stesso (11 marzo 2025) non è stata presentata apposita istanza di fissazione dell’udienza di discussione
La mancata presentazione, nel termine annuale, dell'istanza di fissazione dell'udienza determina la perenzione del ricorso.
art. 71, comma 1, c.p.a.
istanza di fissazione dell’udienza di discussione
L'istanza di fissazione dell'udienza costituisce l'adempimento necessario per evitare la perenzione del ricorso nel termine previsto.
art. 85, comma 3, c.p.a.
non essendo la stessa stata notificata alle Amministrazioni resistenti costituite
L'opposizione al decreto presidenziale di perenzione deve essere proposta ritualmente, mediante notificazione alle parti resistenti costituite; in mancanza, l'istanza non è idonea a costituire formale opposizione.
art. 85, comma 5, c.p.a.
regolare le spese di fase
La decisione sull'opposizione al decreto di perenzione comporta la regolazione delle spese della relativa fase processuale.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto presidenziale di perenzione non è validamente proposta se l'istanza non viene notificata alle amministrazioni resistenti costituite, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 3, c.p.a.; un deposito non notificato non incide sull'efficacia decisoria del decreto.
- La rimessione in termini non può essere utilmente richiesta nell'ambito di un processo già estinto per perenzione.
- La rimessione in termini per la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza richiede la prova di un impedimento oggettivo e non imputabile, non essendo sufficienti giustificazioni riferite a un adempimento minimo eseguibile telematicamente.
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