Cassazione Penale, Ordinanza n. 03167/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto continuato di lesioni aggravate. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e che avesse attribuito rilievo a elementi di fatto prospettati dalla difesa come meritevoli di diverso apprezzamento. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e logico sulla pena, valorizzando gravità del danno, modalità della condotta, precedenti penali anche specifici e pervicacia desunta dalla consumazione del reato continuato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta dalla valutazione discrezionale degli elementi indicati dalla norma; se il giudice di merito li ha considerati in modo congruo e logico, la relativa scelta non è censurabile in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata a sostegno della possibilità di condannare la parte ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso presenti profili di colpa.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Richiamata come precedente conforme sul controllo di legittimità sulla motivazione in tema di dosimetria della pena.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Richiamata come precedente conforme sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata a sostegno della condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla pena è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del merito degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare gravità del danno, modalità della condotta, precedenti penali e indici di pervicacia, purché dia conto in modo coerente delle ragioni della scelta.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è colpevole, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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