Ordinanza n. 673/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Castellaneta n. 94 datata 26.03.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2025 per 15 giorni consecutivi, non notificata, avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131. Indirizzi operativi”; b) della Determinazione n. 904 datata 24.04.2025 a firma del Responsabile dell'Area 3 - Pianificazione territoriale, manutenzione, edilizia privata, agricoltura e attività produttive - del Comune di Castellaneta, pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 28.04.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”; nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: della Determina di nomina del R.U.P.; del bando di gara; del D.G.U.E.; del manuale operativo; dell'all. A - domanda di partecipazione; dell'all. B - attestato sopralluogo; dell'all. C - patto di integrità; dell'all. D - schema di concessione; dell'all. F - elaborati grafici; dell'all. G - elementi di valutazione dell'offerta tecnica; dell'all. H - offerta economica; c) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della concessione provvisoria n. 07 del 19.5.2025; della D.G.C. n. 66 del 22.3.2024, della Determinazione Dirigenziale n. 710 del 08.5.2024, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11.10.2024 e dell'allegato “Schema di convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.1.2026: - della Determinazione n. 2299 datata 16.10.2025 a firma del Dirigente dell’Area 3 – Pianificazione Territoriale, Manutenzione, Edilizia Privata, Agricoltura e Attività Produttive - del Comune di Castellaneta avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 24/04/2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17/09/2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 21.10.2025 nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: del bando di gara; del manuale operativo; dell’all. A – domanda di partecipazione; dell’all. B – attestato sopralluogo; dell’all. C – patto di integrità; dell’all. D – schema di concessione; dell’all. F – elaborato grafico; dell’all. G – elementi di valutazione dell’offerta tecnica; dell’all. H – offerta economica; del DGUE; di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di indizione e modifica della procedura selettiva per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che ha definito gli indirizzi operativi, la determinazione di approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, nonché gli atti connessi e consequenziali, inclusa una concessione provvisoria. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione recante modifiche allo schema di bando e agli allegati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Il Collegio ha tuttavia ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle modalità e sui criteri utilizzati dal Comune per individuare e localizzare i lotti da affidare in concessione, verificando in particolare il rispetto dei criteri del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, nonché sulle caratteristiche concrete dei lotti, comprese l'idoneità funzionale e strutturale rispetto al bando, la presenza di allacci alla rete fognaria e all'acquedotto e l'accessibilità o collegabilità alla viabilità pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto un'istruttoria. Il Comune di Castellaneta deve depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla precedente comunicazione amministrativa dell'ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti corredata dalla documentazione necessaria, inclusi rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà illustrare il procedimento di individuazione e localizzazione dei lotti, i criteri applicati e le norme del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA concretamente utilizzate, descrivendo le attività svolte per la perimetrazione. Dovrà inoltre precisare le caratteristiche dei singoli lotti, la loro idoneità a garantire le finalità del bando e le esigenze strutturali, la dotazione di allacciamenti fognari e acquedottistici e l'accessibilità dalla viabilità pubblica. Il Collegio ha espressamente chiarito che il Comune deve proseguire la procedura selettiva già avviata, poiché il Tribunale non ne ha disposto la sospensione. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica delle modalità di individuazione e localizzazione di lotti destinati a concessione, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria imponendo all'amministrazione di documentare i criteri applicati, le norme di pianificazione concretamente utilizzate e le attività di perimetrazione svolte.
- Nell'ambito di un'istruttoria relativa a una procedura selettiva per concessioni demaniali marittime, l'amministrazione può essere chiamata a documentare non solo gli atti formali della gara, ma anche l'idoneità concreta dei lotti rispetto alle finalità del bando, alle esigenze strutturali, agli allacciamenti ai servizi pubblici e all'accessibilità viaria.
- La disposizione di adempimenti istruttori e il rinvio della causa non sospendono, di per sé, il procedimento amministrativo oggetto di contestazione; la procedura può proseguire quando il giudice non abbia adottato una specifica misura cautelare di sospensione.
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