Ordinanza n. 1492/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto dell’adozione da parte del Comune del provvedimento espresso conclusivo del procedimento oggetto della sentenza n. 2030/2025. Poiché l’amministrazione aveva già adempiuto all’obbligo di provvedere imposto dal giudicato, è venuto meno il presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi e l’intervento del Commissario ad acta è stato dichiarato non necessario. L’ordinanza non si pronuncia sulle spese della presente fase.
Atto impugnato: inerzia del Comune sulla richiesta di conclusione e approvazione della variante al P.R.G.; nella presente fase, necessità dell’intervento sostitutivo del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sulla richiesta del 13 novembre 2024 di conclusione e approvazione della variante al P.R.G., chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento. Con sentenza n. 2030 dell’11 settembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di provvedere espressamente entro 180 giorni e nominando, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale Urbanistica quale Commissario ad acta. Nella successiva fase, il Commissario ha riferito che il Comune aveva già adottato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29 novembre 2025, un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, disponendo l’archiviazione del progetto di revisione della variante al P.R.G. Il Commissario ha inoltre rappresentato che la propria attivazione era dipesa da un disallineamento comunicativo tra gli uffici, poiché la trasmissione della deliberazione comunale non era pervenuta al servizio regionale competente.
Massime di principio
- Il potere sostitutivo del Commissario ad acta nominato in sede di esecuzione di una pronuncia sul silenzio può essere esercitato soltanto finché persiste l’inerzia dell’amministrazione destinataria dell’ordine giudiziale.
- L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento oggetto del giudicato fa venir meno il presupposto dell’intervento del Commissario ad acta, anche quando l’attivazione del potere sostitutivo sia stata determinata da un disallineamento comunicativo tra gli uffici.
- In presenza dell’adozione dell’atto conclusivo da parte dell’amministrazione, il giudice dell’esecuzione deve prendere atto dell’adempimento e dichiarare non necessario l’intervento del Commissario ad acta, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sul contenuto dell’atto adottato.
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