Sentenza n. 315/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 336/2023, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 220,78, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 4 novembre 2023, ma non era stata spontaneamente eseguita. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché la sentenza non risultava eseguita, il Ministero è stato ordinato a corrispondere al ricorrente, previo compimento degli atti necessari, euro 220,78, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivarsi per un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 440,70, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
I valori tabellari sono stati utilizzati per liquidare le spese e i compensi professionali, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Accertata la mancata esecuzione della sentenza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione debitrice di provvedere entro un termine assegnato, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.
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