Ordinanza n. 3286/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del diniego di visto di reingresso n.V-5063 adottato il 5/5/2025 (pos. n.50092774), nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e connesso, incluso il parere negativo della Questura di Napoli,indicato ma non reso disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso adottato dalla sede consolare italiana di Dhaka, connesso al parere negativo della Questura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il provvedimento è stato adottato inaudita altera parte, senza la cosiddetta intervista consolare e senza consentire all'interessato di rappresentare i plausibili motivi del superamento del termine previsto per la presentazione dell'istanza di rilascio del visto. È stato inoltre contestato il parere negativo della Questura di Napoli, indicato nel provvedimento ma non reso disponibile. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il diniego è stato adottato senza intervista consolare e senza contraddittorio, con conseguente impossibilità per l'interessato di spiegare le ragioni del superamento del termine per la presentazione dell'istanza. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante dall'esecuzione del diniego, all'esito del bilanciamento degli interessi. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso il diniego e disposto il riesame della posizione. La sede consolare di Dhaka, previo coordinamento con la Questura di Napoli, dovrà valutare documentazione e argomentazioni dell'interessato e motivare adeguatamente, in contraddittorio, eventuali ragioni ostative al rilascio del visto entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando l'esito prima della successiva camera di consiglio fissata per il 17 novembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione del diniego e l'ordine di riesame della posizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il diniego di visto di reingresso adottato senza consentire all'interessato di rappresentare le ragioni del superamento del termine per la presentazione dell'istanza può integrare un fumus boni iuris, soprattutto quando manchi l'intervista consolare e non sia stato instaurato un adeguato contraddittorio.
- Quando l'esecuzione di un diniego di visto di reingresso può arrecare un pregiudizio apprezzabile all'interessato, il giudice amministrativo può ravvisare il periculum in mora all'esito del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere il diniego di visto di reingresso e ordinare all'amministrazione un riesame effettivo, imponendo la valutazione della documentazione e delle argomentazioni dell'interessato, il coordinamento tra sede consolare e autorità di pubblica sicurezza e una motivazione adeguata sulle eventuali ragioni ostative, nel rispetto del contraddittorio.
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