Cassazione Penale, Sentenza n. 14352/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per violazione di domicilio (intrusione in un garage) deducendo: a) erronea applicazione della legge e vizi di motivazione perché il curatore fallimentare, pur avendo la disponibilità materiale del bene, non sarebbe legittimato a proporre querela trattandosi di un diritto personale alla inviolabilità del domicilio non ricompreso nel fallimento; b) violazione di legge per avere il giudice valutato, anche se non contestata, l'aggravante della violenza sulle cose; c) errata negazione delle attenuanti generiche poiché la motivazione di primo grado le aveva negate basandosi sull'ipotetica aggravante non contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti. Ha ritenuto fondata la censura principale: la sentenza impugnata non ha verificato se il garage costituisse un 'domicilio' o una 'appartenenza' nel senso giurisprudenziale (uso stabile per manifestazioni della vita privata, non accessibilità a terzi, rapporto durevole con una persona) né se il curatore potesse considerarlo proprio domicilio. Ne deriva che il curatore non poteva automaticamente esercitare lo ius querelandi. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello competente. La Cassazione ha inoltre osservato che il secondo motivo è parzialmente fondato: la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento all'ipotesi aggravata non contestata e la quantificazione della pena non corrisponde al minimo edittale per il reato non aggravato all'epoca dei fatti. È stato inoltre rilevato che il reato non è prescritto.
Norme richiamate
art. 614 c.p.
norma che tutela l'inviolabilità del domicilio
La norma tutela l'inviolabilità del domicilio come proiezione spaziale della persona; rileva la qualità del luogo come domicilio o luogo di privata dimora, non la mera disponibilità materiale del bene
art. 14 Cost.
il diritto alla inviolabilità del domicilio
Il diritto costituzionale alla inviolabilità del domicilio ha natura personale e negativa (tutela contro interferenze esterne); la sua identificazione va fatta in concreto
art. 46 comma 1 lett. a) legge fall.
disposizione che esclude dal fallimento alcuni diritti non patrimoniali
Il diritto all'inviolabilità del domicilio non rientra nel patrimonio del fallito e quindi non viene trasferito automaticamente al curatore; la legittimazione del curatore a proporre querela richiede che il luogo violato costituisca il suo domicilio o appartenenza riconducibile alla sua vita privata
L. 26 aprile 2019, n.36, art. 4 comma 1 lett. a)
modifica del minimo edittale successiva alla consumazione del reato
La modifica legislativa citata incrementa la pena edittale successivamente ai fatti; per la determinazione della pena va tuttavia applicata la disciplina vigente al tempo del fatto
Massime di principio
- Per configurare il reato di violazione di domicilio occorre che il luogo violato costituisca un domicilio o una "appartenenza" di domicilio: cioè uso stabile per manifestazioni della vita privata, non accessibilità a terzi senza consenso e rapporto durevole con una persona
- La mera disponibilità materiale del bene (ad es. del curatore fallimentare) non basta a legittimare la proposizione della querela per violazione di domicilio, salvo che il luogo violato non costituisca effettivamente il domicilio o la sfera privata del querelante
- Il giudice deve motivare specificamente l'accertamento riguardante la qualità del luogo (se appartenenza o domicilio) e la titolarità del diritto di esclusione; carenze in tale verifica possono comportare l'annullamento della sentenza
- Non possono essere rilevate aggravanti non contestate: l'uso surrettizio di un'ipotetica aggravante per negare attenuanti o per aumentare la pena integra vizio di motivazione/violazione di legge
- Nella fissazione della pena va applicata la disciplina vigente al momento del fatto; eventuali modifiche successive non possono retroagire a pregiudizio dell'imputato
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