Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9440/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza al Decreto ex art. 28 L. 300/70 emesso dal Tribunale del Lavoro di Tivoli, Giudice Dott.ssa Sibilla Ottoni, in data 15-16.03.2022, nel giudizio recante NRG 4441/2021, notificato in data 20-21.04.2022 e 10.05.2022 nonché in data 09.04.2025, non opposto e divenuto definitivo nel quale gli istanti figurano come difensori antistatari

Giustizia amministrativa202514926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ex art. 28 l. 300/1970 del Tribunale del lavoro di Tivoli, divenuto definitivo, quanto al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei procuratori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto del Tribunale del lavoro di Tivoli, notificato all’Amministrazione e non opposto, con il quale era stato accertato il loro diritto, quali procuratori antistatari, al pagamento delle spese processuali liquidate, quantificate in complessivi 7.587,42 euro. Hanno dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale, protrattasi anche dopo la notificazione in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento né giustificare l’inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto posto a fondamento dell’azione era definitivo e costituiva giudicato e che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo, né aveva fornito giustificazioni per la protratta inerzia. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. Ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, disponendo che essa decorra soltanto dall’eventuale inottemperanza ai termini fissati in dispositivo e sia quantificata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora, per ogni giorno di ulteriore ritardo e fino all’insediamento del Commissario ad acta

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta

    La penalità di mora può essere determinata in relazione alla somma dovuta e fatta decorrere dall’inottemperanza dell’Amministrazione al termine giudiziale per l’esecuzione.

  • art. 28 l. 300/1970

    Decreto ex art. 28 L. 300/70

    Il decreto del giudice del lavoro costituisce il titolo giudiziale definitivo del quale è stata chiesta l’esecuzione in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è definitivo e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti, né giustifica l’inerzia, il giudice deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio o comunque determinato nel dispositivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, fissandone il termine di intervento decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e subordinandone l’attivazione alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta anche in relazione a un significativo ritardo già maturato, ma può decorrere soltanto dall’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini fissati dal giudice nel dispositivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma dovuta in forza di un titolo giudiziale, la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.