Sentenza n. 1454/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Catanzaro n. 425 del 3 marzo 2025, che imponeva al Comune di pronunciarsi nuovamente su una richiesta di esercizio del potere ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Comune rispetto alla sentenza del TAR Catanzaro n. 425 del 3 marzo 2025. Tale sentenza aveva annullato la nota con cui il Comune aveva dichiarato di non voler esercitare il potere previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e aveva precisato l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta del ricorrente, previo espletamento delle necessarie attività istruttorie. La sentenza era passata in giudicato in quanto non impugnata. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova di avere dato esecuzione alla decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Comune era obbligato ad adempiere integralmente al giudicato e che, essendo rimasto inerte, non aveva assolto l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il Comune è stato obbligato a pronunciarsi nuovamente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, sulla richiesta presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2022, previo svolgimento della necessaria istruttoria e senza reiterare i vizi già accertati nella sentenza da eseguire. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale di San Mango D’Aquino, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’istanza del ricorrente. L’eventuale compenso del commissario dovrà essere posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo quando l’amministrazione non abbia adempiuto integralmente alla decisione e autorizzano il giudice a imporre un termine per l’adempimento e a nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La precedente sentenza aveva imposto al Comune di riesaminare, previo svolgimento dell’istruttoria necessaria, la richiesta relativa all’esercizio del potere di acquisizione sanante.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato di una sentenza che annulla il diniego dell’amministrazione e impone una nuova pronuncia, previo svolgimento dell’istruttoria necessaria, determina un obbligo conformativo vincolante per l’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare di avere dato integrale esecuzione al giudicato; in mancanza di tale prova, e ove emerga l’inerzia amministrativa, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione.
- Quando il giudicato impone una riedizione del potere, l’amministrazione deve riesaminare la domanda attraverso un’istruttoria effettiva e non può reiterare i vizi già accertati dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di persistente inerzia.
- Le spese e l’eventuale compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente al giudicato.
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