Sentenza del 08/02/2019 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Società estinta ante 13.12.2014 - Postergazione della cessazione ai fini fiscali - Insussistenza - Carenza di legittimazione - Sussiste - Successione degli ex soci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011 direttamente alla società, cancellata dal Registro delle imprese il 13/05/2014, nonché un ulteriore avviso a L.A. per il maggior reddito da partecipazione, ritenendo presuntivamente distribuiti al socio gli utili extracontabili. Il contribuente contestava, tra l'altro, l'inesistenza della società al momento degli atti, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale, l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, i vizi di notificazione e motivazione e l'insufficienza della determinazione dei maggiori ricavi mediante percentuali di ricarico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli dell'Agenzia e li ha rigettati, confermando l'annullamento degli avvisi. Poiché la società era stata cancellata prima del 13/12/2014, non si applicava la postergazione quinquennale dell'effetto estintivo prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014. La società era quindi priva di legittimazione attiva e passiva e non poteva essere destinataria diretta degli atti impositivi. Gli ex soci potevano subentrare solo quali successori sui generis, senza litisconsorzio necessario con la società estinta. È stato inoltre ritenuto illegittimo l'accertamento fondato sulla sola percentuale di ricarico, non essendo dimostrata un'abnormità o irragionevolezza dello scostamento. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di Euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La norma introduce la postergazione quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ai fini della validità e dell'efficacia degli atti tributari.
La disposizione non è stata applicata retroattivamente alle società cancellate prima del 13/12/2014. In tali casi la cancellazione produce immediatamente l'estinzione della società, che non può più essere destinataria di atti impositivi né stare in giudizio.
Art. 11 delle Preleggi
È stato richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014.
Art. 3 della Legge n. 212/2000
È stato invocato dal contribuente in relazione al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
Art. 36, commi 3 e 5, D.P.R. n. 602/1973
Richiamato con riguardo alla possibile responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta, nei limiti previsti dal regime patrimoniale applicabile e di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
La ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi deve essere sorretta da elementi presuntivi adeguati; la sola difformità della percentuale di ricarico rispetto alla media di settore non è sufficiente, salvo uno scostamento abnorme e irragionevole.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato in materia di motivazione degli avvisi di accertamento.
Art. 7 della Legge n. 212/2000
Richiamato per il dovere dell'Amministrazione di motivare adeguatamente gli atti tributari.
Art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Richiamato in materia di notificazione degli atti tributari.
Art. 29 D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010
Richiamato in relazione alla notificazione e all'efficacia degli avvisi di accertamento esecutivi.
Art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
Richiamato dall'Agenzia nell'appello, ma ritenuto inapplicabile alla società cancellata anteriormente all'entrata in vigore della novella.
Articoli 22 e 53 D.Lgs. n. 546/1992
La contestazione relativa al mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell'appello è stata respinta perché l'Agenzia aveva comunque depositato la documentazione comprovante la spedizione.
Massime di principio
- Per una società cancellata dal Registro delle imprese prima del 13/12/2014, l'estinzione opera immediatamente anche ai fini tributari: gli atti impositivi intestati direttamente alla società sono normalmente illegittimi per carenza di soggettività e legittimazione.
- L'Amministrazione deve rivolgere la pretesa agli ex soci secondo le regole della successione nei rapporti societari, senza presumere automaticamente che la società estinta possa partecipare al processo o debba essere chiamata come litisconsorte necessario.
- L'estinzione della società non elimina necessariamente i debiti tributari: questi possono trasferirsi agli ex soci, nei limiti della responsabilità derivante dal tipo societario e delle somme eventualmente percepite in liquidazione.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è possibile presumere la distribuzione degli utili extracontabili ai soci, ma il socio può contestare autonomamente sia la formazione del maggior reddito societario sia la sua effettiva distribuzione.
- La ricostruzione dei ricavi basata sulle percentuali di ricarico non può fondarsi sulla sola differenza rispetto alla media del settore; occorrono uno scostamento particolarmente significativo e ulteriori elementi idonei a rendere inattendibile la contabilità.
- La disciplina successiva che proroga o posticipa gli effetti fiscali della cancellazione societaria non può essere applicata retroattivamente a cancellazioni già perfezionate prima della sua entrata in vigore.
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