Cassazione Penale, Ordinanza n. 31197/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sul legittimo impedimento e generico il motivo sulla responsabilità penale, non essendosi esso confrontato con il logico e puntuale apparato argomentativo della Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea valutazione del legittimo impedimento a comparire all'udienza, richiamando un certificato medico che sarebbe stato idoneo a giustificare l'assenza. Con il secondo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sostenendo l'insussistenza dei presupposti della fattispecie incriminatrice; la doglianza è stata ribadita anche in memoria, depositata tuttavia tardivamente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il certificato medico non attestava l'assoluta impossibilità di recarsi in udienza, e il secondo motivo generico perché meramente riproduttivo di censure già esaminate in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, rilevando che la motivazione di appello aveva individuato i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il certificato medico allegato a sostegno del legittimo impedimento è idoneo solo se attesta in modo specifico l'assoluta impossibilità dell'imputato di comparire in udienza; una mera indicazione sanitaria generica non basta a fondare il rinvio.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'affermazione di responsabilità è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura in cassazione sulla valutazione del fatto deve misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza di merito; in difetto, la doglianza è qualificabile come generica e non scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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