Sentenza n. 1336/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale che ha modificato le prescrizioni di esclusione dalla procedura di VIA relative a un nuovo depuratore, eliminando l'obbligo di realizzare un nuovo canale di scarico e ammettendo l'utilizzo dello scarico esistente nel fiume Piave
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale deducendo sette motivi. In primo luogo, ha lamentato la propria totale pretermissione dal procedimento di modifica delle prescrizioni, con violazione dell'art. 1 e degli artt. 9 ss. della legge n. 241/1990, nonostante il Comune fosse direttamente interessato e avesse contribuito nel precedente procedimento alla definizione delle prescrizioni poi eliminate. In secondo luogo, ha denunciato l'omessa applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e dal regolamento regionale veneto applicabile alle modifiche delle condizioni ambientali, rilevando l'assenza di studio preliminare ambientale aggiornato, pubblicità, partecipazione e coinvolgimento degli enti interessati. In terzo luogo, ha sostenuto che il decorso di circa nove anni dall'originaria valutazione imponesse una rinnovazione dello screening o almeno un riesame aggiornato del contesto ambientale. In quarto luogo, ha denunciato l'omessa valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, poiché lo scarico interessava aree ZPS e ZSC della Rete Natura 2000, con possibili effetti su habitat e specie protette. Con il quinto motivo ha dedotto travisamento dei fatti e carenza di istruttoria per il mancato esame adeguato della soluzione alternativa dello scarico nel Canale Castelviero. Con il sesto ha contestato l'erronea qualificazione del corpo recettore dello scarico nelle Grave di Ciano come alveo attivo del fiume Piave, prospettando la violazione dell'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006. Con il settimo ha dedotto l'erroneità dell'affermazione regionale sull'assenza di nuovi o aggiuntivi impatti ambientali, in relazione ai rischi per l'ecosistema, la falda idropotabile e il sottosuolo. La Regione e il gestore controinteressato hanno eccepito il difetto di interesse del Comune e la tardività del ricorso, sostenendo che una precedente determinazione del Consiglio di Bacino fosse autonomamente lesiva.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Il Comune disponeva di un interesse concreto e attuale, poiché il depuratore e lo scarico ricadevano nel suo territorio, l'intervento incideva su un'area della Rete Natura 2000 e il Comune aveva contribuito alla definizione delle prescrizioni soppresse. La precedente determinazione del Consiglio di Bacino non era autonomamente lesiva, poiché si era limitata a prendere atto dell'impossibilità di realizzare il nuovo canale e a invitare il gestore a valutare soluzioni alternative; la lesione si era prodotta solo con il successivo decreto regionale, che aveva formalmente eliminato le prescrizioni. Nel merito, il ricorso è stato accolto in relazione ai primi, secondi e quarti motivi, ritenuti assorbenti. Il primo motivo è stato accolto perché il Comune non era stato informato dell'avvio né coinvolto nel procedimento, sebbene il nuovo decreto rovesciasse la soluzione già definita sulla base della posizione comunale e incidesse direttamente su interessi pubblici locali. La pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale non equivaleva alla comunicazione di avvio del procedimento dovuta al Comune. Il secondo motivo è stato accolto perché la modifica di una prescrizione ambientale fondamentale richiedeva l'attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA: il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA non poteva sostituire lo studio preliminare ambientale aggiornato, la pubblicità, la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento degli enti interessati previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006. Il regolamento regionale sulle modifiche delle condizioni ambientali era applicabile, poiché il criterio temporale dipendeva dall'avvio del procedimento e non dalla data di presentazione dell'istanza; nel caso concreto non risultava alcuna pubblicazione dell'avviso prima della sua entrata in vigore. Il quarto motivo è stato accolto perché lo scarico interessava siti ZPS e ZSC della Rete Natura 2000 e il progetto poteva incidere significativamente su habitat e specie protette. Era quindi necessaria la valutazione di incidenza ambientale, almeno nella forma dello screening preliminare, da svolgersi nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA oppure, comunque, autonomamente. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il decreto impugnato e gli atti indicati in epigrafe sono stati annullati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
I principi generali dell'azione amministrativa, inclusi leale collaborazione e buona fede, impongono il coinvolgimento dell'ente locale direttamente e palesemente inciso dalla modifica di prescrizioni ambientali alla cui definizione aveva partecipato.
artt. 9 ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative richiedono la comunicazione di avvio e la possibilità effettiva di intervenire quando il procedimento incide direttamente su interessi pubblici differenziati del Comune; la pubblicazione sul sito istituzionale non sostituisce tale comunicazione.
art. 19 d.lgs. 152/2006
La modifica di una prescrizione fondamentale contenuta in un provvedimento di screening, se idonea a incidere sugli impatti ambientali, richiede una nuova verifica di assoggettabilità a VIA con studio preliminare ambientale aggiornato, pubblicità, partecipazione e coinvolgimento degli enti interessati. Il parere dell'organo tecnico non sostituisce l'intera procedura.
art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006
La valutazione di incidenza deve svolgersi nell'ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità quando il progetto può incidere su siti della Rete Natura 2000.
art. 5 d.P.R. 357/1997
Per un progetto con potenziali incidenze significative su siti ZPS o ZSC è necessaria la valutazione di incidenza ambientale, almeno nella forma dello screening preliminare.
art. 34 c.p.a.
Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati; l'omessa partecipazione non è sanata dalla previsione dell'amministrazione circa l'esito che il procedimento avrebbe avuto.
art. 14-quater, comma 2, l. 241/1990
L'opposizione dell'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi contro la determinazione conclusiva non è strumento sovrapponibile all'impugnazione giurisdizionale del successivo provvedimento concretamente lesivo.
Massime di principio
- La modifica o soppressione di prescrizioni ambientali fondamentali contenute in un provvedimento di esclusione dalla VIA, quando può alterare la soluzione progettuale e i relativi impatti, richiede una nuova verifica di assoggettabilità a VIA; il solo parere dell'organo tecnico non sostituisce le fasi di istruttoria, pubblicità, partecipazione e consultazione degli enti previste dalla legge.
- Il Comune il cui territorio è direttamente interessato da un'opera e dai suoi impatti ambientali ha un interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento che modifica le prescrizioni dell'opera, soprattutto quando l'ente abbia contribuito alla definizione delle prescrizioni originarie e deduca specifici pregiudizi ambientali.
- La pubblicazione della documentazione procedimentale sul sito istituzionale non sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento dovuta all'ente locale portatore di interessi pubblici direttamente e palesemente incisi dal provvedimento.
- Quando un progetto o una sua modifica può produrre incidenze significative su habitat o specie di un sito ZPS o ZSC della Rete Natura 2000, è necessaria la valutazione di incidenza ambientale almeno nella forma dello screening preliminare; tale valutazione deve essere integrata nella verifica di assoggettabilità a VIA oppure svolta autonomamente.
- Una determinazione amministrativa che si limita a prendere atto dell'impossibilità di realizzare una soluzione progettuale e invita il gestore a valutare alternative non è autonomamente lesiva se non modifica il quadro prescrittivo; la decorrenza del termine di impugnazione si collega al successivo atto che elimina formalmente le prescrizioni e produce la lesione concreta.
- L'omessa partecipazione procedimentale non può essere sanata sostenendo che, anche se il privato o l'ente interessato fosse stato coinvolto, l'esito sarebbe stato necessariamente identico, quando la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi tecnici rilevanti e il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del potere non ancora correttamente esercitato.
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