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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06261/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011. Con il ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, contestando l'affermazione di responsabilità per la mancata considerazione dell'impossibilità di provvedere al versamento in ragione della carenza di disponibilità economiche; dall'altro, censurando il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla dedotta impossibilità di pagamento, ha osservato che la motivazione della Corte territoriale si integrava con quella del primo giudice ed era già adeguata e coerente rispetto alla medesima censura proposta in appello; le doglianze in sede di legittimità miravano invece a una diversa lettura del fatto non consentita. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva valorizzato i precedenti penali e giudiziari dell'imputato, desumendone un giudizio di abitualità nelle condotte illecite e di refrattarietà al rispetto delle regole, incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi di merito; la decisione di legittimità non ne approfondisce il contenuto, ma si limita a prenderne atto come titolo del reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la valutazione di merito, sorretta da precedenti penali e giudiziari e da una condotta indice di abitualità e refrattarietà alle regole, faccia emergere un quadro incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la censura si risolva nella richiesta di una lettura alternativa rispetto a quella già logicamente e coerentemente svolta dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, purché nel loro complesso risponda in modo adeguato e coerente alle censure già proposte.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di precedenti penali e giudiziari e di elementi sintomatici di abitualità nelle condotte illecite, quando tali dati rendano incompatibile il giudizio di minima offensività.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato perché diretto a una rivalutazione del merito o insiste su censure già adeguatamente disattese, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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